Legale - Penale

08 Aprile 2019

Sostanze stupefacenti e guida del veicolo

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 187, comma 1 c.d.s., non è sufficiente che l’agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alternazione causato da tale assunzione.
Lo stato di alterazione del conducente può essere dimostrato attraverso gli accertamenti biologici in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto, senza che sia necessario espletare una analisi su campioni di diversi liquidi fisiologici. Del pari, tale stato non deve essere necessariamente accertato attraverso l’espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell’avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all’apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato.

Corte di Cassazione, quarta sezione penale, sentenza n. 12409 del 2019

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