Legale - Civile

03 Aprile 2018

Sinistri stradali: vademecum per il risarcimento

Sinistri stradali: la Cassazione con la decisione n.7513/2018, depositata il 27/3/2018, fa un vademecum su come risarcire tutti i danni.

In tema di sinistri stradali non è sempre facile ottenere il risarcimento di tutti i danni perché l’onere della prova è a carico del ricorrente. La Corte di Cassazione con una recente ordinanza, la n.7513/2018, depositata il 27/3/2018, ha chiarito molto dettagliatamente come va risarcito il danno da sinistro alla salute proprio attraverso l’enunciazione di 10 regole, che riportiamo sinteticamente. L’importante principio di diritto che ne deriva è il seguente: “il risarcimento del danno a seguito dell’accertata invalidità del soggetto infortunato assorbe, comprendendoli al proprio interno, anche i danni dinamico relazionali.

Il caso oggetto della decisione della Corte di Cassazione ha avuto come protagonista un uomo che era rimasto ferito in seguito ad un sinistro stradale, avvenuto mentre era trasportato sul veicolo di proprietà della società pressi cui lavorava. Al soggetto in questione era stato riconosciuto un’invalidità superiore al 38%. Dato che l’INAIL aveva accordato somme inferiori al risarcimento dovutogli, il lavoratore decide di fare ricorso.

Il Tribunale di Frosinone accoglie la sua domanda.

Successivamente la Compagnia assicurativa, eccependo un concorso di colpa del lavoratore, decide di impugnare la sentenza di primo grado dinnanzi la corte d’appello di Roma. I giudici dell’appello accolgono il gravame riducendo il risarcimento del danno biologico del 25%, dopo che il tribunale lo aveva invece aumentato del 25%. Il lavoratore invalido decide quindi di proporre ricorso per cassazione. I giudici di legittimità, ritenendo fondato il ricorso, lo accolgono con le seguenti motivazioni.

I Supremi giudici partono dal presupposto che il risarcimento corrispondente a un determinato grado di invalidità riconosciuta, comprende già la menomazione degli aspetti ´dinamico relazionali´, quale conseguenza “normale” del danno alla salute.

Ecco quindi che in tali casi non c’è duplicazione risarcitoria se si procede al risarcimento dei pregiudizi che non poggiano su presupposti medico-legali, perché non aventi base organica, che possono consistere nella sofferenza interiore, nella paura, nella insicurezza verso di sé e verso gli altri. Il danno deve essersi estrinsecato materialmente in una conseguenza che abbia causato dei cambiamenti concreti. Deve trattarsi di una ingiustizia che possa considerarsi costituzionalmente qualificata, che abbia comportato la lesione di un diritto inviolabile della persona. Tali pregiudizi devono formare oggetto di separata valutazione e liquidazione poiché sono relativi alla dimensione relazionale della vita della persona danneggiata.

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