Legale

23 Luglio 2018

Rifiuto di sottoporsi al test alcolmetrico

Il rifiuto di sottoporsi al test alcolmetrico, che integra il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 7, si configura non solo in presenza di manifestazioni espresse di indisponibilità a sottoporsi al test, ma anche quando venga attuata una condotta ripetutamente elusiva del metodo di misurazione del tasso alcolemico (Corte di Cassazione, quarta sezione penale, sentenza n. 22005 del 2018)

La vicenda giunta in Cassazione, riguarda il caso di un uomo, ritenuto colpevole di omicidio colposo plurimo con violazione del codice della strada. Questi, alla guida del  suo autoarticolato, faceva una inversione a “U”, tenendo una velocità superiore ai limiti consentiti e, peraltro, avendo il suo mezzo gomme lisce, causava la morte di tutti i passeggeri che occupavano l’abitacolo della vettura che sopraggiungeva dal lato opposto.

L’uomo, inoltre, scappava dal pronto soccorso per sottrarsi agli accertamenti finalizzati ad accertare se avesse assunto sostanze stupefacenti o se avesse bevuto alcolici, e convinceva il cugino a presentarsi il giorno seguente al posto suo.

Non viene ad integrarsi il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici se il conducente si oppone all’accompagnamento presso il più vicino ufficio o comando, non essendo tale condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi terzo e settimo dell’art. 186, D.Lgs. n. 285 del 1992. Invece integra la condotta criminosa il soggetto che in un primo momento presta al consenso per il relativo test, ma in seguito rifiuti di eseguirlo: per perfezionarsi il reato basta che il soggetto si opponga al completamento dell’iter degli accertamenti previsti.

Nel caso al vaglio della Corte di Cassazione, l’uomo era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 186, comma 7, 186-bis, comma 6, e 187, comma 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti finalizzati a verificare l’influenza di alcool o di sostanze stupefacenti, nello specifico per essere scappato dall’ospedale in cui era stato condotto dalla Polizia stradale e, il giorno seguente, per avere fatto sì che si presentasse al suo posto per eseguire gli accertamenti di rito suo cugino, che in quell’occasione aveva finto di essere altra persona.

Secondo gli Ermellini, i Giudici di merito avevano correttamente ritenuto sussistenti i reati di rifiuto sulla base della “condotta ostruzionistica” tenuta dall’uomo, ribadendo inoltre un principio, già precedentemente espresso da questa Corte (Cassazione,  Sez. 4, Sentenza n. 5409 del 27/01/2015), in base al quale il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, si ingenera non soltanto quando il soggetto esprime in maniera espressa la sua indisponibilità ad effettuare il test, ma anche nel caso in cui il conducente del veicolo ponga in essere una condotta elusiva del metodo di misurazione del tasso alcolemico.

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