Legale - Famiglia
12 Dicembre 2016
Regali tra conviventi
Regali tra conviventi: cosa succede quando finisce la convivenza e sussistono dei beni da spartire?
La Suprema Corte, con sentenza n. 18280/16 ha fatto chiarezza su una delle situazioni più frequenti in un momento storico in cui le unioni di fatto e le convivenze sono situazioni
La Suprema Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un uomo che, al termine della sua relazione, adisce il tribunale al fine di ottenere la restituzione di alcuni oggetti regalati all’ex convivente e, segnatamente, di tredici beni di ingente valore.
L’iter è stato il seguente:
– In primo grado il Tribunale considera tutti i beni, ad eccezione di uno, oggetto di liberalità d’uso, ai sensi dell’art. 770 c.c. e, pertanto, sancisce che – non costituendo donazioni vere e proprie – non devono essere restituiti;
– in appello, la Corte – a parziale modifica della pronunzia di primo grado – riconduce nell’alveo delle liberalità d’uso tutti i beni ad eccezione di due, il cui valore superava il milione di euro che, dunque, vengono considerati oggetti di una vera e propria donazione, nulla per mancanza del requisito di forma di cui all’art. 782 c.c. La Corte di appello ha conseguentemente condannato la convenuta al pagamento in favore dell’attore del controvalore dei beni, che nel frattempo erano stati rivenduti.
Approdata in Cassazione, la Corte ha confermato il corretto iter logico giuridico che ha portato i giudici d’Appello ad escludere quei particolari oggetti dal concetto di liberalità d’uso di cui all’art. 770 II comma c.c.
I due regali, infatti, erano anomali sia sotto il profilo della causa (non erano stati fatti in occasioni di festeggiamenti d’uso o ricorrenze speciali) sia sotto quello del valore (da considerarsi spropositato rispetto alle altre donazioni e al patrimonio stesso del donante, con riguardo al suo tenore di vita).
La Cassazione specifica che “la liberalità d’uso (non costituente donazione in senso stretto e perciò non soggetta alla forma propria di questa), sussiste quando l’elargizione si uniformi, anche sotto il profilo della proporzionalità alle condizioni economiche dell’autore dell’atto, agli usi e costumi propri di una determinata occasione, da valutarsi anche in base ai rapporti esistenti fra le parti e alla loro posizione sociale. Tali liberalità trovano fondamento negli usi invalsi a seguito dell’osservanza di un certo comportamento nel tempo, e dunque di regola in occasione di quelle festività, ricorrenze, occasioni celebrative che inducono comunemente a elargizioni, soprattutto in considerazione dei legami esistenti tra le parti”.
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