Contabile

30 Giugno 2020

Proroga versamenti per i soggetti ISA e forfetari

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2020, n. 162 il D.P.C.M. 27 giugno 2020 di differimento dei termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi, ai sensi dell’art. 1, comma 5, D.Lgs. n. 241/1997.
In particolare, i soggetti che svolgono le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun ISA (euro 5.164.569), dal relativo decreto ministeriale di approvazione, tenuti al versamento entro il 30 giugno 2020 ai pagamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi ed IRAP, possono effettuare i versamenti:

•entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;
•dal 21 luglio al 20 agosto 2020, con la maggiorazione dello 0,40%.

La proroga si applica inoltre ai soggetti cui si applicano gli ISA ma presentano cause di esclusione o di inapplicabilità, compresi i contribuenti in regime dei minimi (art. 27, comma 1, D.L. n. 98/2011), forfetari (art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014) e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, TUIR che dichiarano i redditi “per trasparenza”. Restano esclusi i contribuenti che esercitano attività agricole, titolari esclusivamente di redditi agrari, oltreché coloro che dichiarano ricavi/compensi oltre euro 5.164.569.

La proroga interessa i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi ed IRAP in scadenza il 30 giugno 2020, tra i quali si ricordano:

•saldo IRPEF 2019 e primo acconto IRPEF 2020, nonché addizionali;
•saldo 2019 e primo acconto 2020 dell’imposta sostitutiva per minimi e forfetari e per la cedolare secca, IVIE ed IVAFE;
•saldo 2019 e acconto 2020 per i contributi IVS e Gestione separata INPS;
•saldo IRAP 2019 e primo acconto IRAP 2020 per i soggetti che non beneficiano dell’esenzione dal relativo pagamento;
•la maggior IVA derivante per il miglioramento del profilo di affidabilità.

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