Legale - Famiglia
01 Ottobre 2018
Matrimonio breve ed assegno di mantenimento
Corte di Cassazione, prima sezione civile, sentenza n. 15144 del 2018
Già la Corte di Cassazione Civile, sez. VI, con la sentenza n. 2343 del 5/2/2016 ha stabilito che anche se il matrimonio è durato poco l’assegno divorzile non può essere escluso e ciò nonostante la moglie godesse anche di un proprio reddito, seppur inferiore a quello del marito.
Sullo stesso argomento ora torna a pronunciarsi la sentenza in commento in occasione di una domanda di separazione coniugale.
La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.15144/18 ha stabilito che: “l’assegno al coniuge va commisurato al mantenimento del tenore di via goduto in costanza di matrimonio e che, in mancanza di prove, l’indice di tale tenore può essere costituito dall’attuale divario reddituale, e in generale, dalla diversa posizione economica dei coniugi“.
In merito alle motivazioni alla base del ricorso mosse dal marito, il quale sosteneva che la Corte d’Appello non aveva considerato la breve durata del matrimonio, nel corso del quale non si era nemmeno consolidata una comunione materiale e spirituale e non era emerso un effettivo tenore di vita comune tra i due coniugi, la Corte di Cassazione, ribadisce, che i giudici di appello avevano correttamente accertato il diritto della moglie a ricevere l’assegno di mantenimento da parte dell’ex coniuge, vista la notevole sproporzione dei loro redditi.
Per quanto riguarda la breve durata del matrimonio, all’incirca un anno, questa non rappresenta un elemento che possa indurre ad escludere il diritto all’assegno di mantenimento, quindi la durata del matrimonio non è un fattore della relativa attribuzione.
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