Legale - Famiglia

30 Agosto 2017

Mantenimento figli: non decade l’obbligo di mantenimento da parte del padre anche se la madre guadagna di più

Mantenimento figli: le maggiori potenzialità economiche del genitore afifdatario non possono giustificare una riduzione del contributo al mantenimento dei figli da parte dell’altro genitore.

Ciò è quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 19052 del 31 luglio 2017.

Il caso

La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aumentava l’assegno posto a carico del padre, M.L. in favore delle figlie S. e L., maggiorenni e non autosufficienti, disponendone la corresponsione in favore della madre T.D.

Il padre propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, deducendo la violazione artt. 2729 e 337 ter c.c.; art. 132 c.p.c., n. 4, e art. 112 c.p.c.

La Suprema Corte rigetta il ricorso e, nell’esaminare la doglianza relativa alla presunta violazione dell’art. 337 ter c.c., chiarisce quanto segue:

  • non è violato il principio di cui all’art. 337 ter c.c., secondo cui ciascuno dei genitori deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie risorse economiche in riferimento ai parametri oggetto di comparazione, che non devono necessariamente esser presi tutti in considerazione
  • la determinazione del contributo che per legge grava su ciascun coniuge per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione della prole non si fonda su di una rigida comparazione della situazione patrimoniale dell’altro
  • le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario o convivente col figlio concorrono a garantirgli un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell’altro genitore.

 

 

 

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