Gestione Immobiliare

11 Ottobre 2016

Il proprietario deve ridare all’inquilino la quota parte incassata in nero

Il proprietario deve restituire al conduttore la parte di affitto che era stata concordata verbalmente con lui e gli era stata pagata in nero. La Cassazione, con la sentenza 20395/2016, respinge il ricorso con cui il proprietario di alcune porzioni di immobili reclamava i canoni non versatigli, dopo aver intimato lo sfratto per morosità all’inquilina.
Quest’ultima, invece di pagare quanto non versato, aveva chiesto la restituzione delle somme pagate “sottobanco”, pari circa al doppio di quanto risultava da una scrittura privata. Una differenza di prezzo che, secondo il proprietario, era il frutto di una contrattazione e non di un’imposizione. Il ricorrente invocava inoltre la giurisprudenza in base alla quale l’accordo di un canone maggiore di quello dichiarato ai fini fiscali non è nullo.

 

Per la Suprema Corte, i motivi sono inammissibili, perché sono stati cambiati successivamente rispetto alla pretesa originale. Il ricorrente non può sostenere, come ha fatto, che il doppio canone era comunque dovuto «in quanto voluto dalle parti per effetto di un accordo simulatorio che non incideva sulla efficacia del contratto dissimulatorio». La tesi affermata avrebbe presupposto, infatti, l’esistenza di un unico contratto, circostanza smentita dagli atti prodotti sia in primo grado sia in appello, con i quali il proprietario degli immobili ha agito unicamente per la risoluzione di un contratto verbale distinto, anche per l’oggetto, da quello scritto.

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