Legale

30 Novembre 2016

Gratuito Patrocinio: il diritto è di tutti

Il Gratuito Patrocinio, inserito nel D.P.R. 115/2002 Testo unico in materia di spese di giustizia” e successive modifiche, è un istituzione garantita dallo Stato Italiano che permette a tutti i cittadini in possesso di determinati requisiti di reddito di usufruire della tutela legale senza farsi carico delle spese processuali.

Vediamo quali sono i requisiti e le condizioni per essere ammessi a tale istituto.

Condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41. Per quanto riguarda il procedimento civile, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. In ambito penale, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il limite di reddito è elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

N.B. Nel diritto penale, la persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli (572, 583-bis, 612-bis) 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.

Possono richiedere l’ammissione al gratuito patrocinio:

  • i cittadini italiani
  • gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare
  • gli apolidi
  • gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica

Per quanto riguarda il diritto penale possono richiedere l’ammissione al gratuito patrocinio :

  • l’indagato, l’imputato, il condannato, l’offeso dal reato, il danneggiato che intendano costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per l’ammenda;
  • colui che (offeso dal reato – danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.

L’ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.

Nella fase dell’esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza (sempre che l’interessato possa o debba essere assistito da un difensore) occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio.  Nei procedimenti civili per il risarcimento del danno o restituzioni derivanti da reato, (quando le ragioni non risultino manifestamente infondate) l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effetti per tutti i gradi di giurisdizione.

Esclusione dal patrocinio in ambito penale

Il gratuito patrocinio è escluso:

  • nei procedimenti penali per reati di evasione in materia di imposte
  • se il richiedente è assistito da più di un difensore (è ammesso invece, ora, nei procedimenti relativi a contravvenzioni)
  • per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti (modifiche apportate dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).
Dove si presenta la domanda

La domanda di ammissione in ambito civile si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, competente rispetto al:

  • luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo
  • luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso
  • luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti

La domanda di ammissione al gratuito patrocinio in ambito penale si presenta presso l’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e quindi:

  • alla cancelleria del GIP se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari
  • alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva
  • alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.

I moduli per le domande sono disponibili presso le stesse Segreterie del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. La domanda deve essere presentata personalmente dall’interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.

La domanda, sottoscritta dall’interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:

  • la richiesta di ammissione al patrocinio
  • le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare
  • l’attestazione dei redditi percepiti l’anno precedente alla domanda
  • l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio
  • se trattasi di causa già pendente
  • generalità e residenza della controparte
  • ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere
In ambito penale

Se il richiedente è detenuto la domanda può essere presentata al direttore dell’istituto carcerario che ne cura la trasmissione al magistrato che procede. Se il richiedente è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza la domanda può essere presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria che ne cura la trasmissione al magistrato che procede. Se il richiedente è straniero (extracomunitario) la domanda deve essere accompagnata da una certificazione (per i redditi prodotti all’estero) dell’autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda. In caso di impossibilità, la certificazione può essere sostituita da autocertificazione. Se il richiedente è straniero ed è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell’istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell’interessato (oppure può essere sostituita da autocertificazione).

Specificatamente per quanto riguarda il Tribunale di Milano:

L’stanza deve essere presentata in triplice copia, mentre i documenti in duplice copia (una copia verrà restituita per permettere la liquidazione dei compensi dell’avvocato).

I documenti da depositare presso l’Ufficio del Gratuito Patrocinio (ingresso principale del Tribunale Corso di Porta Vittoria) sono:

  • copia carta d’identità e codice fiscale dell’istante
  • copia del codice fiscale degli eventuali componenti il nucleo familiare
  • copia del certificato di stato di famiglia
  • attestazione dei redditi percepiti l’anno precedente
  • attestazione dei redditi percepiti l’anno precedente di eventuali componenti del nucleo familiare qualora percepiscano il reddito
  • autocertificazione sulla mancanza di reddito nel Paese d’origine qualora il richiedente non abbia la cittadinanza italiana
  • eventuali atti riguardanti il procedimento

N.B. Il modello ISEE non viene accettato quale documentazione riguardante il reddito percepito.

Il Consiglio dell’Ordine, ricevuta la domanda, valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni dell’ammissibilità e quindi emette uno dei seguenti provvedimenti:

  • accoglimento della domanda
  • non ammissibilità della domanda
  • rigetto della domanda
  • rigetto della domanda con richiesta di integrazione

Quindi trasmette copia del provvedimento all’interessato nonché all’Agenzia delle Entrate per i relativi controlli.

In ambito penale, sulla domanda il giudice decide con decreto motivato che viene depositato in cancelleria. Del deposito viene dato avviso all’interessato. Se detenuto, il decreto gli viene notificato. In ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull’ammissione al beneficio sono trasmesse all’Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.

 

 

 

 

 

 

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