Legale - Famiglia
08 Febbraio 2018
Divorzio: rimborso della metà della rata del mutuo e accollo
La Cassazione, con l’ordinanza n. 1072/2018 chiarisce quando un coniuge ha diritto alla restituzione del 50% delle rate del mutuo che egli ha versato per intero, non ricorrendo la fattispecie dell’accollo interno.
La Corte d’appello accoglieva il gravame proposto da M.A., divorziata da G.L., contro la sentenza di primo grado che l’aveva condanna a restituire a quest’ultimo la metà delle rate del mutuo ipotecario a suo tempo stipulato da entrambi i coniugi per l’acquisto della casa familiare, che l’ex marito aveva continuato a versare per l’intero anche dopo la separazione ed il conseguente scioglimento della comunione legale.
Per la Corte distrettuale, il provvedimento presidenziale che aveva stabilito in via provvisoria le condizioni economiche del divorzio, pur non avendo posto a carico di G. l’obbligo di pagamento della rata integrale del mutuo, quale misura sostitutiva dell’assegno divorzile non accordato a M., si fondava tuttavia sulla premessa dell‘assunzione volontaria di tale impegno da parte del marito; impegno che andava qualificato quale accollo interno, in virtù del quale l’appellato non aveva diritto alla restituzione, non rilevando in contrario che la sentenza che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio avesse respinto la domanda della moglie volta ad ottenere la corresponsione di un assegno divorzile.
L’ex marito propone quindi ricorso per Cassazione, deducendo, in particolare, violazione degli artt. 1273, 1322, 1326, 1362 e 1299 c.c:
- il giudice a quo ha erroneamente desunto la prova della volontà del ricorrente di accollarsi per intero le rate del mutuo esclusivamente dalla premessa del provvedimento presidenziale;
- la manifestazione di tale pretesa volontà non risultava né dal verbale dell’udienza di comparizione, né dalla motivazione del provvedimento medesimo, né, tantomeno, dal comportamento processuale successivo del ricorrente e della ex moglie.
La Suprema Corte, nell’accogliere l’impugnazione, osserva che:
- la prova dell’accollo non può desumersi dalle mere premesse di un provvedimento (peraltro temporaneo e destinato ad esaurire i suoi effetti col passaggio in giudicato della sentenza di divorzio) che non solo non contiene alcuna statuizione a riguardo, ma omette di dare atto delle modalità attraverso le quali l’odierno ricorrente avrebbe manifestato l’effettiva volontà di assumere per l’intero, in via definitiva, l’obbligazione di pagamento;
- la prova in questione avrebbe, piuttosto, dovuto essere tratta da elementi documentali, come ad es: dichiarazioni dell’ex marito e/o verbali, eventualmente avvalorati dal successivo comportamento processuale delle parti;
- pertanto, la motivazione della sentenza impugnata basata su di un’interpretazione del provvedimento presidenziale, totalmente sganciata dalla valutazione dei fatti, si rivela meramente apparente.
Esito: Accoglimento del secondo e terzo motivo del ricorso, cassazione della sentenza con rinvio anche in punto di spese.
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