Contabile

18 Gennaio 2018

Detrazione IVA: circolare dell’Agenzia delle Entrate

Con Circolare 17 gennaio 2018, n. 1, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina del diritto alla detrazione dell’IVA, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 50/2017.
In particolare l’Agenzia chiarisce che il diritto alla detrazione dell’IVA deve essere esercitato, nel periodo di imposta, al verificarsi dei seguenti requisiti:

  • esigibilità dell’imposta;
  • possesso della fattura;

ovvero, al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (si ricorda che la dichiarazione va presentata tra il 1° febbraio ed il 30 aprile).
Per le fatture emesse/ricevute a cavallo d’anno l’Agenzia specifica che:

  • fattura ricevuta nel 2017, ma non annotata entro il 31 dicembre 2017, potrà essere registrata al più tardi entro il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA) in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017. Il credito IVA concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017;
  • fattura relativa al 2017, ma ricevuta nel 2018, potrà essere registrata nel 2018 e detratta secondo le modalità ordinarie.

Sono fatti salvi, e non sanzionabili, i comportamenti del contribuente che, avendo ricevuto la fattura entro il 16 gennaio 2018, relativa ad operazioni la cui imposta sia divenuta esigibile nel 2017, abbiano fatto concorrere l’imposta a credito alla liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2017.

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