Legale
20 Dicembre 2016
Condomino molesto e stalker: il confine si “assottiglia”
Il condomino molesto è da sempre uno dei principali motivi di litigio.
Il disturbatore condominiale è perseguibile penalmente (“Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”- art. 659 comma 1 del codice penale) nel momento in cui il rumore sia di intensità tale da violare la quiete o impedire il riposo degli inquilini di tutto il condominio o della maggior parte di esso, anche se la lamentela è denunciata da una o poche persone.
Definizione di rumore molesto
I rumori per essere definiti “molesti” devono comportare un disturbo di una cerchia “indeterminata” di persone e provocare una lesione o un pericolo per la pubblica tranquillità. Per valutare la tollerabilità del rumore molesto ci si riferisce a parametri sulla sensibilità media delle persone in un determinato ambiente. Ai fini giurisprudenziali, non è ritenuto necessario il ricorrere ad una perizia fonometrica, purché il Giudice – basandosi su altri elementi probatori – si sia convinto esplicitamente del superamento dei limiti tollerabili.
Può essere ritenuto potenzialmente dannoso anche un rumore breve, forte e improvviso e non soltanto quello di lunga durata.
Il reato non si configura nel caso in cui i rumori arrechino disturbo solo agli occupanti di un appartamento nei quali i rumori sono percepiti mentre gli altri inquilini non li percepiscono. In questo caso si parla di “illecito civile” ed è fonte di risarcimento danni, ma non costituisce violazione penalmente sanzionabile.
Il reato di disturbo è punibile con l’arresto fino a tre mesi o una multa fino a 309 €.
Il condomino molesto è un “stalker”?
Sebbene non sia previsto dalla legge né dalla riforma del condominio, una serie di sentenze e la pratica giurisprudenziale hanno adottato contro i rumori eccessivi emessi dal condomino molesto la normativa anti-stalking. La legge a difesa delle persone importunate da fidanzati/e, coniugi e compagni/e “impetuosi e pressanti” è stata già impiegata in alcuni casi per allontanare inquilini molesti, chiassosi e rumorosi. Lo strumento è supportato dall’art. 612 bis del Codice Penale che può essere applicato in tutti quei contesti in cui si pone una situazione o attività in grado di «creare inquietudine in chi la subisce»
Tra le sentenze finora pronunciate relativamente al condomino molesto utilizzando la legge anti-stalking si ricorda un’ordinanza del GIP di Padova contro un uomo denunciato per ben otto volte per rumori nelle ore di riposo (radio a volume elevato, lanci di oggetti contro le pareti) e condannato a non avvicinarsi entro 500 metri dalla struttura condominiale. Anche a Rimini, un uomo è stato condannato al “divieto di comunicazione” coi vicini e restrizione di permanenza nelle aree comuni per aver recato disturbo nelle ore notturne con martellamenti sul pavimento, schiamazzi e “suonate di campanello”.
Una donna milanese è stata allontanata dall’appartamento di residenza per stalking e rumori molesti nonostante l’insonorizzazione delle pareti.
Questo campione esemplificativo delle sentenze e ordinanze emesse contro inquilini molesti è indicativo degli strumenti legislativi a disposizione dei condomini per la tutela del proprio benessere psico-fisico e della quiete pubblica.
Hai bisogno di una consulenza?
Lo Studio PANNI fornisce consulenza legale e contabile.
Operiamo in sede preliminare, giudiziale e stragiudiziale, assistendo i soggetti privati, le imprese ed i condomini, in molteplici rami del Diritto Civile, Penale, Tributario e dello Spettacolo, offrendo altresì la massima assistenza professionale per la gestione di compendi immobiliari.
Ci occupiamo della redazione ed il controllo della contabilità, redazione Mod. Unico, Mod. 730 (centro CAF), bilanci e contrattualistica sia per soggetti privati che per persone giuridiche.