Legale - Famiglia

28 Ottobre 2021

Casa Coniugale e diritto di abitazione del coniuge superstite

Secondo quanto disposto dall’art. 540, comma secondo, del Codice Civile, alla morte di uno dei coniugi, sono riservati al coniuge superstite, anche in presenza di altri chiamati all’eredità, il diritto di abitazione sulla casa adibita durante il matrimonio a residenza familiare e il diritto di uso sulle cose mobili che la corredano se di proprietà del defunto o comuni.

Il diritto di abitazione al coniuge superstite va riconosciuto anche nel caso in cui l’immobile adibito a casa familiare durante il matrimonio sia in comproprietà con terze persone?
La Suprema Corte con l’ordinanza 29162/2021, pubblicata il 20 ottobre 2021, che ha fornito risposta negativa a tale domanda.

IL CASO:
La vicenda riguarda un giudizio avente ad oggetto la divisione di una comunione ereditaria nel corso del quale la vedova di uno dei comproprietari della casa, che durante il matrimonio con quest’ultimo era stata adibita a residenza familiare, si difendeva formulando domanda riconvenzionale tesa ad accertare il diritto di uso e di abitazione sulla quota di un terzo della casa spettante al marito deceduto e in subordine la liquidazione per equivalente della suddetta quota.
Entrambe le domande venivano rigettate dal Tribunale e la sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello in sede di gravame proposto dalla vedova.
Quest’ultima sottoponeva la questione all’esame della Corte di Cassazione.

LA DECISIONE:
Anche i giudici di legittimità hanno dato torto alla vedova (originaria convenuta) e nel rigettare il ricorso, hanno osservato:

– la locuzione “di proprietà del defunto o comuni“, contenuta nel secondo comma dell’art. 540 del Codice Civile va interpretata alla luce della ratio del diritto di abitazione e della sua stretta connessione con l’esigenza di godere dell’abitazione familiare;
– nel prevedere l’ipotesi della casa comune, il legislatore, si è riferito esclusivamente alla comunione con l’altro coniuge, tenuto conto che il regime della comunione è quello legale e quindi presumibilmente il più frequente a verificarsi;
– nel caso in cui vi sia un comproprietario sono esclusi i presupposti per la nascita del diritto di abitazione, in quanto in questo caso non è realizzabile l’intento del legislatore di assicurare in concreto al coniuge il godimento pieno del bene oggetto del diritto;
– pertanto, il suddetto diritto di abitazione può sorgere solo se vi è la possibilità di soddisfare l’esigenza abitativa;
– il diritto di abitazione non nasce se l’esigenza abitativa non può soddisfarsi essendo l’immobile appartenente anche ad estranei.

Gli Ermellini hanno anche escluso il diritto del coniuge superstite ad ottenere l’equivalente monetario nei limiti della quota di proprietà del coniuge defunto, in quanto in questo caso si finirebbe per attribuire “un contenuto economico di rincalzo al diritto di abitazione che, invece, ha un senso solo se apporta un accrescimento qualitativo alla successione del coniuge superstite, garantendo in concreto l’esigenza di godere dell’abitazione familiare” (Cass. n. 6691/2000, in diversi termini si era espressa Cass. n. 2474/1987, Cass.n. 14594/2004).

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