Legale - Penale
13 Ottobre 2016
Carcerazione preventiva oltre i termini: Pm va sanzionato se non chiede la revoca Cassazione Civile, SS.UU, sentenza 20/09/2016 n° 18397
Commette grave violazione di legge, con conseguente responsabilità disciplinare, il magistrato che proceda alla scarcerazione dell’indagato oltre i termini di durata della custodia cautelare, essendo irrilevanti eventuali difficoltà organizzative dell’ufficio, in quanto solo circostanze esterne che impediscano in maniera assoluta la scarcerazione possono giustificare la compromissione del diritto alla libertà.
E’ quanto hanno stabilito le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con la sentenza del 20 settembre 2016, n. 18397, con la quale si precisa che, qualora il difensore dell’indagato abbia concorso a non allertare il pubblico ministero, tale condotta può incidere solo sulla determinazione della sanzione disciplinare nella misura minima della “censura”.
Il caso vedeva un magistrato commettere infrazione di cui all’art. 2, lett. g), del D.lgs. n. 109/2006, per avere omesso, in due occasioni, di richiedere la scarcerazione dell’imputato sottoposto al regime degli arresti domiciliari, nonostante la scadenza dei termini di custodia.
Gli ermellini confermano l’orientamento dominante in giurisprudenza secondo il quale, per giustificare la mancata applicazione della normativa che impone la scarcerazione dell’indagato, occorre un elemento esterno all’illecito, ovvero una circostanza che rientri nelle c.d. “condizioni di esigibilità” dell’ottemperanza al precetto normativo, che impone i termini di carcerazione preventiva nella fase cautelare, oltre i quali la lesione del diritto di libertà diviene ingiustificata ed evidenzia la gravità della violazione di legge in rapporto all’inviolabile diritto fondamentale della libertà tutelato costituzionalmente.
Nella fattispecie, si è evidenziato come carenze del fascicolo non possano esonerare da responsabilità il magistrato. Qualora poi, come nel caso in esame, la condotta del difensore che non abbia allertato il magistrato, abbia concorso a determinare la situazione sulla quale incide la responsabilità di quest’ultimo, tale condotta può solo incidere sulla misura della sanzione disciplinare applicabile al responsabile, ma in alcun modo può determinare una condizione di “inesigibilità” della condotta del magistrato.
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