Legale - Tributario

19 Marzo 2018

Avviso fiscale: compiuta giacenza e decorrenza dei termini

Ecco i termini per impugnare un avviso fiscale in caso di compiuta giacenza – Corte di Cassazione Civile, sez.VI, Ordinanza n. 4049 del 20 febbraio 2018.

Nel caso in cui l’atto sia stato notificato “avviso fiscale” dal Fisco a mezzo raccomandata e risulta essere ritornato all’ufficio postale per compiuta giacenza, i termini per poterlo impugnare innanzi all’autorità giudiziaria partono trascorsi 10 giorni dal deposito in posta o in ogni caso dall’invio della raccomandata di avviso di giacenza.

Ciò è quanto disposto dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza de quo.

La questione nasce in quanto tutti gli atti tributari possono essere contestati dal contribuente solamente se impugnati davanti all’Autorità giudiziaria competente, entro il termine di 60 giorni dalla loro notifica, come disposto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 546/92.

Nel caso in esame la sezione V della Corte di Cassazione ha chiarito il momento iniziale dal quale far decorrere i termini per impugnare l’atto fiscale in caso di compiuta giacenza, disponendo che:  “in caso di mancato recapito della raccomandata contenente l’avviso di accertamento all’indirizzo del destinatario, la notifica eseguita in via diretta dall’ufficio fiscale ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14 deve intendersi eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza oppure, se anteriore, dalla data del ritiro del plico ed è da tale data che decorre il termine di impugnazione del provvedimento…”.

Per gli Ermellini, trascorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata di avviso di giacenza partono i termini per impugnare l’atto in Commissione Tributaria.

A sostegno di quanto disposto, la Cassazione ribadisce quanto già precedentemente espresso: “…la regola da applicare, per il perfezionamento della notifica, ai fini della decorrenza del termine per impugnare l’atto impositivo… è quella secondo cui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione, tramite raccomandata, dell’avviso di giacenza, mentre la data del ritiro del plico postale, posteriore rispetto al primo termine, non può considerarsi fisicamente rilevante”.

 

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