Legale - Civile

17 Novembre 2017

Auto con targa straniera: lecito circolare senza assicurazione

L’articolo 193 del Codice della strada (Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile) dispone che i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 841 a euro 3.287. L’organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo di custodia. Solo se il trasgressore effettua il pagamento della sanzione (anche in misura ridotta), corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l’organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all’avente diritto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l’organo accertatore invia il verbale al prefetto che dispone la confisca (vale a dire la perdita definitiva) del veicolo.

I veicoli circolanti in Italia con alcune targhe straniere vengono esentati da tutto questo.

Lo precisa la Circolare del Ministero dell’interno n. 300/A/2792/1 del 3 aprile 2017 la quale precisa che: “si ritiene che per tali veicoli sia esclusa l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 193 del Codice della strada anche quando, attraverso qualsiasi mezzo, sia accertato che il veicolo sia effettivamente sprovvisto di copertura assicurativa”.

In pratica viene confermata la non sanzionabilità a norma dell’art. 193 citato per i veicoli immatricolati in uno Stato che ha aderito alla Convenzione multilaterale di garanzia di Madrid del 15 marzo 1991 come elencati nell’allegato I del Decreto Ministeriale del Ministero Sviluppo Economico n. 86 del 1° aprile 2008: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.

Infatti, se un veicolo è immatricolato in uno di questi Stati, l’obbligo di assicurazione nel territorio italiano si considera automaticamente assolto (cosiddetta copertura assicurativa presuntiva e/o automatica) e gli organi di polizia non sono neanche tenuti ad effettuare il controllo dei documenti assicurativi.

Questo spazio di immunità è conseguenza della applicazione di una varietà di accordi e normative internazionali, conseguenti alla citata Convenzione di Madrid fino ad arrivare alla Convenzione di Rethymno (Creta) del 30 maggio 2002 che dal 1° luglio 2003 ha sostituito tutte quelle precedenti, accorpando in un unico “Regolamento generale” tutte le disposizioni relative ai sistemi della “copertura automatica” e della “carta verde”, convenzione poi modificata a Lisbona il 29 maggio 2008, e da ultimo ad Istanbul il 23 maggio 2013.

In Italia l’applicazione diretta è arrivata a seguito della Decisione della commissione europea 2003/564, recepita in Italia con il già menzionato Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 86/2008: “per i veicoli a motore immatricolati in Stati esteri, che circolano temporaneamente nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, l’obbligo della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi, per la durata della permanenza in Italia, si considera assolto se la targa di immatricolazione è rilasciata” da uno degli Stati sopra citati.

L’ulteriore ampiamento fornito dalla Circolare di aprile 2017 è dato dal fatto che essa ha esteso tale copertura anche per chi circola stabilmente in Italia da più di un anno e per i quali non si è proceduto alla “nazionalizzazione”.

 

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