Legale - Famiglia
06 Dicembre 2016
Genitore anziano, a chi spetta l’assistenza?
Le questioni da affrontare in questa delicata vicenda rispetto al genitore anziano sono due:
1) obbligo di assistenza
2) quota ereditaria spettante ai figli
Obbligo di assistenza
Bisogna innanzitutto verificare se si tratta di genitore anziano autosufficiente oppure no. Essendovi necessità di assistenza sembrerebbero comunque trovare applicazione le disposizioni di cui all’art. 570 c.p. secondo cui:
“Chiunque… serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi… fa mancare i mezzi di sussistenza… agli ascendenti...” (tra cui sono ricompresi i genitori, che sono appunto i primi ascendenti).
Trova inoltre applicazione l’art. 591 c.p. ,secondo cui:
“Chiunque abbandona… una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni…. La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall’adottante o dall’adottato…”
Da queste norme è evidente che esiste un obbligo giuridico di provvedere al genitore anziano che si trovi in condizioni di salute tali da aver bisogno di assistenza. Tale obbligo grava su entrambi i figli e chi non vi adempia volontariamente è passibile di denuncia in sede penale.
Quota ereditaria spettante ai figli
Se da una parte è chiara la norma penale, dall’altra non esiste una legge, in ambito civile, che preveda delle sanzioni.
Nessuna conseguenza giuridica è prevista nel caso in cui tale assistenza non venga prestata, e ciò anche con riferimento alle quote spettanti in eredità.
L’art. 566 del c.c., prevede in materia ereditaria che “Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali”.
È bene tener presente che dell’eredità fanno parte non solo i beni ed i crediti, ma anche le passività ed i debiti, per cui il figlio (o i figli) che hanno speso delle somme in favore del genitore hanno diritto al rimborso di quanto anticipato, compreso i compensi dati a badanti, assistenti socio sanitari ed infermieri che si sono occupati del genitore anziano.
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