Legale - Famiglia

12 Luglio 2018

Assegno divorzile: ultime modifiche

La Cassazione, con la sentenza n.18287/18, ha riscritto le regole per l’attribuzione dell’assegno di divorzio. Era necessario, dopo che un anno e due mesi fa la cosiddetta “sentenza Grilli” aveva rivoluzionato le cose stabilendo che il mantenimento del tenore di vita non era più un parametro attuale su cui parametrarne il valore. Moltissime sentenze si erano prontamente adeguate, altre avevano sollevato più di un dubbio e alla fine, come sempre accade in questi casi, sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione la cui pronuncia è considerata una “ultima parola”.

Fatto

Una coppia, sposata nel 1978, si separa consensualmente dopo ventinove anni di matrimonio, senza alcuna previsione di assegno da parte di un coniuge a favore dell’altro.

L’accordo sul divorzio, però, non si trova e la decisione viene rimessa al Tribunale di Reggio Emilia, che sentenzia ponendo a carico dell’ex marito 4.000 euro mensili a titolo di assegno divorzile in favore della ex moglie.

L’ormai ex marito impugna la sentenza di divorzio dinnanzi la Corte d’Appello di Bologna che, in applicazione dell’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nel maggio 2017 (la sentenza Grilli di cui sopra), ribalta la sentenza del Tribunale emiliano, non solo negando all’ex moglie l’assegno di divorzio, ma condannandola a restituire anche le somme già ricevute in corso di causa a tale titolo, sulla base del presupposto che la signora era economicamente autosufficiente (perché aveva di uno stipendio decisamente superiore alla media ed era titolare di un patrimonio mobiliare e immobiliare molto cospicuo).

La moglie propone dunque ricorso per Cassazione con richiesta, accolta nell’ottobre 2017, di rimessione del ricorso alle Sezioni Unite.

Le sezioni unite hanno impiegato nove mesi per trarre le loro conclusioni.

Conclusioni

La Suprema Corte stabilisce sostanzialmente che “entrambi i parametri – il tenore di vita matrimoniale e l’autosufficienza economica – sono passibili di critica. Quello del tenore di vita perché vi sono state modificazioni sociali che hanno inciso sull’interpretazione simbolica del legame matrimoniale, per il rischio di creare rendite di posizione disancorate dal contributo personale dell’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune o dell’altro ex coniuge e per la deresponsabilizzazione conseguente all’adozione di un criterio fondato solo sulla comparazione delle condizioni economico-patrimoniale delle parti”.

“Quello della autosufficienza economica perché tale valutazione sarebbe sì rilevante ma incompleta, in quanto non radicata sui fattori oggettivi e interrelazionali che determinano la condizione complessiva degli ex coniugi dopo lo scioglimento del vincolo”.

Le Sezioni Unite hanno risolto oggi il contrasto giurisprudenziale con la sentenza n. 18287 che per comodità possiamo condensare in 6 punti:

  1. l’assegno di divorzio dovrà avere funzione assistenziale (per assenza incolpevole di mezzi di sostentamento), compensativa e perequativa (per il sacrificio di forze che hanno consentito all’altro coniuge di accumulare un patrimonio personale e di impiegare il proprio tempo nel lavoro, sovente disinteressandosi dell’assistenza familiare)
  2. si dovrà procedere a un rigoroso accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo matrimoniale
  3. vi sarà l’obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti e il potenziamento dei poteri istruttori attribuiti al Giudice
  4. bisognerà accertare il contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge, anche in relazione alle potenzialità future. Di tale contributo la parte richiedente l’assegno dovrà fornire la prova con ogni mezzo, anche mediante presunzioni. La parte che chiede la riduzione o la eliminazione dell’assegno posto originariamente a suo carico dovrà invece fornire la prova contraria
  5. l’assegno divorzile sarà dovuto all’esito di un bilancio dell’impegno dato da ciascuno dei coniugi al ménage familiare, all’età dei coniugi e alle loro capacità reddituali future
  6. l’assegno potrà essere sempre revisionato o escluso senza limiti di tempo in caso di modifica oggettiva delle condizioni che lo hanno determinato”.

 

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