Legale

19 Dicembre 2016

Armi: qualche regola per essere in regola

Prima di detenere delle armi dobbiamo comprarle e per fare ciò la legge ci impone il possesso di una autorizzazione di Polizia: licenza di porto d’armi o nulla osta. Tale autorizzazione serva anche nei casi in cui le armi si ricevano in eredità o da un privato.

Una volta acquisita l’arma o le munizioni, queste devono essere denunciate in Questura, in Commissariato, o in mancanza, alla stazione dei Carabinieri.

E’ opportuno chiarire che il porto d’armi e il nulla osta  permettono l’acquisto, il trasporto e la detenzione dell’arma e delle munizioni mentre la denuncia è una comunicazione obbligatoria per informare l’Autorità di Pubblica Sicurezza dove le armi e munizioni verranno custodite.

Il possessore di licenza di porto d’armi o di nulla osta, può comprare e detenere:
  • 3 armi comuni da sparo;
  • 6 armi classificate ad uso sportivo sia lunghe che corte;
  • Un numero illimitato di fucili e carabine con calibro e funzionamento indicati nell’art. 13 della legge 157 del 1992;
  • 8 armi complessive tra: antiche di importanza storica prodotte prima del 1890 o con avancarica, originali; artistiche che presentano particolari finiture o fattezze come ricami in oro o pietre preziose; rare che siano in un numero limitato di esemplari – può esserlo anche la singola arma legata ad un particolare evento o personaggio storico (D.M. 14 aprile 1982);
  • 200 cartucce per arma comune (art. 97 Regolamento TULPS);
  • 1.500 cartucce per fucili da caccia (art. 97 Regolamento TULPS);
  • 5 chili di polveri da caricamento.
Il trasporto e il porto dell’armi

Per trasporto si deve intendere lo spostamento delle armi fuori dalla proprietà privata, senza averne la disponibilità all’uso (es. l’arma chiusa nel portabagagli). Solo i titolari delle licenze di porto d’armi per difesa personale possono, invece, portare l’arma per farne uso. I titolari di porto di fucile uso caccia sono legittimati a farlo solo per andare a caccia (il porto, in questo caso, è limitato alle sole armi da caccia e alle discipline ad essa collegate). Il titolare di un nulla osta è autorizzato a trasportare l’arma solo dal luogo di acquisto a quello di detenzione, mentre chi ha un qualsiasi porto d’armi può trasportare fino ad un massimo di 6 armi contemporaneamente senza vincoli di orario o di percorso.

Se voglio detenere più armi di quelle previste

Con la licenza di collezione, rilasciata dal Questore, si possono superare i limiti di detenzione sopra indicati.

Se voglio detenere più munizioni di quelle previste

Anche per avere una quantità superiore di munizioni, rispetto ai limiti fissati (art. 97 del Regolamento del TULPS), occorre una speciale licenza di deposito che viene rilasciata dal Prefetto. Tale autorizzazione si ottiene solo in presenza di particolari motivazioni legate alle attività sportive o professionali del richiedente.

Se voglio avere armi proprie diverse da quelle da sparo

Il porto d’armi o il nulla osta occorrono anche per acquistare armi proprie diverse da quelle da sparo, quali, ad esempio, spade, pugnali, sciabole, stiletti, sfollagente, mazze ferrate, bastoni animati, storditori elettrici, tirapugni, ecc.

Per questo genere di armi la legge impone l’obbligo della denuncia e non prevede limiti nella quantità e, di conseguenza, non necessita dell’ulteriore licenza di collezione.

Disciplina  a parte è quella riguardante lo spray urticante, più comunemente conosciuto come “spray al peperoncino”. Si tratta di uno strumento di autodifesa che risulta liberamente acquistato, detenuto e portato soltanto se rispondente ai requisiti elencati dal Decreto del Ministero dell’Interno n. 103/2011 e, in particolare, quando la dose contenuta non superi i 20 ml, con una percentuale di oleoresin capsicum inferiore al 10% e concentrazione massima di capsaicina e capsainoidi pari al 2,5%, la miscela non contenga sostanza infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici, la gittata raggiunga al massimo tre metri, al momento dell’acquisto il prodotto sia sigillato e provvisto di un sistema di sicurezza contro l’attivazione accidentale. In assenza di tali requisiti, agli spray antiaggressione rimane applicabile la disciplina in materia di armi.

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