Contabile

01 Agosto 2018

Agevolazione prima casa e possesso di altro immobile locato nello stesso Comune

Con Ordinanza 27 luglio 2018, n. 19989, la Corte di Cassazione ha stabilito che è possibile usufruire dell’agevolazione prevista sull’acquisto della prima casa anche quando il contribuente sia proprietario, nello stesso Comune, di un altro immobile concesso in locazione a terzi.

In particolare la Suprema Corte evidenzia innanzitutto come l’Agenzia delle Entrate, qualora vi siano le condizioni previste dalla Legge, ritiene che l’agevolazione “prima casa” competa anche all’acquirente titolare di diritto di nuda proprietà su altra casa situata nello stesso Comune in cui si trova l’immobile soggetto ad acquisto. Il nudo proprietario, infatti, non ha il possesso dell’immobile che, invece, fa capo all’usufruttuario.
La Corte di Cassazione ritiene quindi che tale fattispecie può essere paragonata al caso della locazione, dove il proprietario è privato della detenzione e, conseguentemente, della concreta possibilità di utilizzare tale immobile come abitazione principale. In entrambi in casi, pertanto, sussiste la situazione di inidoneità dell’immobile.
Nel caso della locazione, eventualmente, è da verificare che il vincolo locatizio non sia stato maliziosamente preordinato per creare uno stato di indisponibilità abitativa al fine di usufruire del beneficio.

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