Legale - Tributario

05 Giugno 2017

Sospensione dei pagamenti di Equitalia, come chiederla on-line

LE ISTRUZIONI

Basta collegarsi alla pagina dedicata alle “Sospensioni online” nel sito di Equitalia e compilare il form, entro 90 giorni dal ricevimento della cartella. Per farlo occorre avere sottomano:

– la cartella di pagamento e/o altro atto della procedura cautelare ed esecutiva per il quale si vuole chiedere la sospensione

– la documentazione che giustifica la richiesta di sospensione (es. copia del pagamento, sospensione giudiziale o amministrativa, sentenza favorevole, ecc)

– un documento di identità

Sulla pagina un’avvertenza consiglia di non inserire un indirizzo di posta elettronica certificata o accertarsi che il proprio gestore non abbia parametri restrittivi di invio/ricezione solo verso/da mail pec.

I CASI IN CUI CHIEDERE SI PUO’ CHIEDER LA SOSPENSIONE

Le condizioni sono previste dall’art. 1 comma 538 della Legge n. 228/2012, e sono:

– prescrizione o decadenza del credito, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo

 – provvedimento di sgravio emesso dall’Ente creditore

– sospensione amministrativa concessa dall’Ente creditore

– sospensione giudiziale o sentenza di annullamento (in tutto o in parte) della pretesa dell’Ente creditore emessa in un giudizio cui non ha preso parte l’Agente della riscossione

– pagamento a favore dell’Ente creditore effettuato prima della formazione del relativo ruolo

– qualsiasi altra causa di inesigibilità del credito

Ad esempio, se si riceve una cartella per una multa non pagata al Comune e invece si è in possesso della ricevuta del pagamento della multa, la richiesta del Comune è palesemente errata e, di conseguenza, lo è anche la cartella di Equitalia. In questo caso è possibile fare ricorso al giudice o andare al Comune per chiedere l’annullamento del debito.

Tuttavia Equitalia andrebbe avanti con le procedure di riscossione perché non sarebbe a conoscenza dell’errore.

Se invece si chiede a Equitalia la sospensione, le procedure sarebbero immediatamente interrotte in attesa che il Comune corregga l’errore.

I TEMPI

La richiesta di sospensione (da inoltrare entro 90 giorni dal ricevimento della cartella) fa sì che la società di esattoria adotti le misure necessarie perché l’ente creditore (Inps, Comuni, Agenzia delle Entrate, ecc.) verifichi la situazione. Se dopo 220 giorni dall’invio delle richiesta l’ente non dà alcuna risposta, il debito si considera annullato e non dovrà essere pagato. Al contrario, se l’invio dei documenti non risulta idoneo, l’ente comunica a Equitalia di riprendere la sua attività di riscossione.

 

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