Contabile

10 Febbraio 2017

Rottamazione delle cartelle esattoriali 2017: chiarimenti e precisazioni

Si continua a parlare di definizione agevolata, cd “rottamazione“, che permette di pagare gli importi dei ruoli affidati agli agenti di riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2016. Tra i beneficiari di tale maxi-sanatoria ci sono anche i debitori decaduti dalla rateazione prima dell’1 ottobre 2016. La “rottamazione delle cartelle” riguarderà tutti i debiti erariali, senza distinzione di ente impositore. Sono espressamente escluse dalla rottamazione però l’iva all’importazione, i crediti da condanna per sentenze della Corte dei Conti; le sanzioni amministrative del Codice della Strada e pecuniarie di natura penale.

Le scadenze che bisogna tenere bene a mente

Per quanto riguarda i termini previsti dal D.L. n. 193/16 occorre ricordare che:

  • entro e non oltre il 31/3/17 il contribuente potrà presentare la domanda di accesso agli sconti su sanzioni e interessi
  • entro il 15/12/17 dovrà essere versato almeno il 70% del debito e pagata la 3° rata
  • entro settembre 2018 il pagamento rateale dovrà essere concluso. Sono comunque previste un massimo di 5 rate (di cui 3 nel 2017 e 2 nel 2018. ).

Nel portale di Equitalia é inoltre già disponibile il modello ufficiale di domanda denominato modello DA1.Tale modello va compilato ed è possibile presentarlo anche tramite delegato via Pec. Il contribuente può quindi “domiciliarsi” presso un delegato, previa compilazione di una delega. Equitalia comunque entro il 24 aprile comunicherà l’ammontare complessivo delle somme dovute e le scadenze delle eventuali rate e invierà i bollettini RAV precompilati. E’ possibile attivare anche la domiciliazione bancaria o provvedere al pagamento direttamente allo sportello di Equitalia. ll ritardo nel pagamento di una rate comporta l’automatica uscita dalla procedura agevolata.

Rinuncia all’ istanza di “rottamazione delle cartelle” e ritorno al passato

Il contribuente che ha presentato istanza di rottamazione può proseguire invece nel pagamento degli importi originari già precedentemente rateizzati semplicemente con un atto di rinuncia. In questo caso dunque il contribuente che ha presentato la dichiarazione/richiesta di rottamazione può rinunciarci, entro e non oltre il 31/3/17. In caso contrario può comunque decadere dalla rottamazione non pagando la prima od unica rata. Le somme già versate verranno trattenute a titolo di acconto sul dovuto.

Effetti in caso di pignoramento e pluralità di domande

Va ricordato a tutti i contribuneti che dopo la domanda di adesione Equitalia dovrà bloccare ogni possibile e futura azione esecutiva e cautelare e non può proseguire con quelle già intraprese, salvo che le medesime non siano già in fase avanzata. Il contribuente può presentare più dichiarazioni di adesione per singoli ruoli e per singole cartelle. Occorre precisare però che l’istanza va presentata alla sede di Equitalia dove il contribuente ha domicilio fiscale. L’erede che aderisce alla rottamazione può inoltre beneficiare dello storno degli interessi di mora.

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