Legale - Civile

15 Gennaio 2018

Il pedone NON ha sempre ragione

La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che il pedone NON ha sempre ragione.

Vi è concorso di colpa del pedone imprudente che viene investito dopo aver attraversato di notte fuori dalle strisce.

Può scattare il concorso di colpa del pedone, investito dal conducente dell’automobile, se questi tiene una condotta particolarmente imprudente, come ad esempio attraversare la strada in piena notte al di fuori delle strisce pedonali.

Ciò è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell’ordinanza n. 27524/2017, che ha rigettato il ricorso di una donna che dopo essere stata investita da una macchina, aveva domandato il risarcimento dei danni subiti.

Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato i convenuti in solido al pagamento di oltre 160 mila euro, la Corte d’Appello ha ritenuto sussistente un concorso di colpa della vittima del 20% nella causazione del sinistro.

I giudici della Corte di Cassazione chiariscono che, in realtà il giudice di merito non ha negato in jure che il conducente di un veicolo risponda in via presuntiva dei danni causati dalla circolazione, ma ha ritenuto in facto che il pedone abbia tenuto una condotta colposa, consistita nell’aver attraversato la strada di notte senza servirsi delle strisce pedonali.

Nonostante gli automobilisti debbano rispettare gli obblighi imposti dal Codice della Strada, si è ritenuto che il pedone avesse violato le regole di comune prudenza, e senza tal violazione, il sinistro non si sarebbe verificato.

In base all’articolo 190, comma 5 del c.d.s. “i pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti”.

Nel caso in cui il danneggiato era afflitto già precedentemente del sinistro da una patologia pregressa e irreversibile dagli effetti già invalidanti, il danno risarcibile deve essere determinato considerando sia la differenza tra lo stato di invalidità complessivamente presentato dal danneggiato dopo il fatto illecito e lo stato patologico pregresso, sia la situazione che si sarebbe determinata se non fosse intervenuto il fatto lesivo.

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