Legale - Penale

15 Ottobre 2018

Abuso dei mezzi di disciplina ed insegnanti

Corte di Cassazione, sesta sezione penale, sentenza n. 45736 del 2018

La Corte d’Appello aveva confermato la sentenza del Tribunale di primo grado, riqualificando il fatto nel reato ex art. 571 cp e non ex art. 572 cp.

Nello specifico, era stato contestato all’imputato, quale insegnante presso una scuola media, di aver maltrattato un alunno, affetto da disturbo del linguaggio, mettendo in atto comportamenti denigratori dello stesso in presenza dei suoi compagni di classe per la sua balbuzie, e di averlo colpito con un flauto in testa nonché di avergli dato uno schiaffo sulla spalla per impedire che questo si recasse dalla dirigente scolastica.

Tale comportamento aveva ingenerato nel ragazzo una lesione personale grave consistita nel peggioramento del suddetto disturbo per un tempo superiore a 40 giorni.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno rammentato che, secondo costante orientamento giurisprudenziale: “Integra il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina il comportamento dell’insegnante che umili, svaluti, denigri o violenti psicologicamente un alunno, causandogli pericoli per la salute, atteso che, in ambito scolastico, il potere educativo o disciplinare deve sempre essere esercitato con mezzi consentiti e proporzionati alla gravità del comportamento deviante del minore, senza superare i limiti previsti dall’ordinamento o consistere in trattamenti afflittivi dell’altrui personalità

Detto ciò è sufficiente qualsiasi, anche minima, forma di violenza, fisica o morale orientata a scopi educativi.

Per quanto riguarda il pericolo di una malattia fisica o psichica, richiesto dalla norma sopra menzionata, si deve precisare che, trattandosi di un reato di pericolo, non è richiesto che questa si sia realmente verificata e che il pericolo non deve essere necessariamente accertato tramite una perizia medico-legale.

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