Con Ordinanza n. 20858/2017 la Suprema Corte di Cassazione Civile – Sezione III – ha affermato che la mancata registrazione del contratto di locazione determina una nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c., e che tale nullità risulta però sanata, con effetto retroattivo, dalla tardiva registrazione.
La decisione conferma l’orientamento della precedente pronuncia n. 10498/2017 della Corte coerentemente all’esigenza di contrastare l’evasione fiscale e al tempo stesso conservare gli effetti contrattuali in modo stabile.
La sanzione della nullità di un contratto per violazione di norme imperative (art. 1418 c.c.) ammette modalità di sanatoria con effetto retroattivo.