Tardiva comunicazione proroga contratto con cedolare secca: ravvedimento operoso

Con Risoluzione 1 settembre 2017, n. 115, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso alla sanzione per omessa o tardiva comunicazione della proroga del contratto di locazione in regime di cedolare secca, di cui all’art. 3, D.Lgs. n. 23/2011, nonché in merito alle modalità di rinuncia all’aumento del canone, quale condizione per l’esercizio dell’opzione stessa.
In particolare, l’Agenzia ha precisato che:

  • alla sanzione sopra menzionata (pari a euro 100 o ad euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni) è applicabile la disciplina del ravvedimento operoso. Di conseguenza, la sanzione in esame va ulteriormente ridotta in base alle percentuali previste dall’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, a seconda di quando viene eseguito il ravvedimento della medesima;
  • nel caso di proroga di un contratto che contenga già la rinuncia all’aumento del canone, il locatore non deve inviare alcuna comunicazione in tal senso mediante raccomandata.
Chiama Ora
Email