Con Risoluzione 14 settembre 2018, n. 64, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso in cui il contribuente, pur possedendo i requisiti previsti per l’applicazione del regime forfettario, si sia avvalso del regime contabile semplificato di cui all’art. 18 D.P.R. n. 600/1973, può passare al regime forfettario senza essere vincolato alla permanenza triennale nel regime adottato.
Infatti, il documento di prassi ha precisato che “l’istante, in presenza dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, ha facoltà di transitare dal regime semplificato al regime forfettario senza dover scontare alcun vincolo triennale di permanenza”.