La pericolosità della cosa inerte è indizio dal quale risalire, ex art. 2727 c.c., alla prova del nesso di causa. Se una cosa inerte non è pericolosa, ciò può bastare per affermare che manchi il nesso di causa tra la cosa e il danno. Ma quando il nesso di causa tra cosa e danno è positivamente accertato (come nella specie, relativa ad una caduta provocata dal manto stradale sconnesso), non è più necessario stabilire se la cosa stessa fosse pericolosa o meno. La non pericolosità d’una cosa inerte infatti può escludere il nesso di causa, non la colpa del custode: sicché, se quel nesso è dimostrato aliunde, la pericolosità della cosa diventa giuridicamente irrilevante.
Cassazione civile, sez. VI, 05/09/2016, n. 17625