Legale - Tributario
13 Novembre 2017
Cartella di pagamento per infrazione al Codice della Strada: dove fare ricorso?
Il tema della cartella di pagamento per infrazione al Codice della Strada è spesso oggetto di contrasti ed interpretazioni difformi, anche per le numerose norme che si accavallano. La giurisprudenza prevalente, però, attribuisce la competenza al Giudice di pace del luogo di residenza del trasgressore dove sarà stata notificata la Cartella.
E’ particolarmente chiara l’Ordinanza Cassazione n. 20105 del 2 settembre 2013 la quale conferma il principio basilare per cui “Trattandosi di giudizio di opposizione all’esecuzione … con riferimento alla cartella esattoriale con la quale è stato richiesto il pagamento di somma con contestuale avvertenza, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, dell’inizio del procedimento esecutivo, deve ritenersi che la individuazione della competenza territoriale del giudice dell’esecuzione debba essere effettuata con riferimento all’art. 27 cod. proc. civ., tenuto conto del contenuto dell’art. 480, terzo, cod. proc. civ., dovendosi la cartella esattoriale equiparare all’atto di precetto”. E quindi il Giudice di competenza territoriale è quello di residenza del trasgressore. (conforme Cassazione, Sez. II, 15 aprile 2011, n. 8704; Cassazione, sentenza n. 2533 del 21 febbraio 2012).
E’ la stessa Scuola Superiore della Magistratura della Corte d’appello di Milano con il documento “Aspetti critici nelle opposizioni alle sanzioni amministrative – Principi generali e casistica in tema di competenza territoriale” a chiarire in maniera netta (citando anche numerosa giurisprudenza): “Nelle ipotesi sub) b e c invece, ossia quando l’atto presupposto risulti essere stato regolarmente notificato, ed il ricorrente contesti il diritto dell’amministrazione procedente ad agire in executivis, (opposizione all’esecuzione) ovvero deduca vizi formali della cartella esattoriale, (opposizione agli atti esecutivi) trattandosi di un giudizio di opposizione radicato, rispettivamente, ai sensi dell’art.615 c.p.c., ovvero dell’art.617 primo comma c.p.c., e dovendosi la cartella esattoriale equiparare ad un atto di precetto, il giudice territorialmente competente sarà quello del luogo dell’esecuzione individuato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.27 c.p.c. e 480 terzo comma c.p.c.; ne consegue che, qualora la cartella esattoriale non contenga l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione, la competenza territoriale si radica necessariamente nel luogo in cui la cartella esattoriale è stata notificata, ossia presso la residenza del trasgressore (Cass. n. 4018/2007; Cass. n. 8704/2011; Cass.n.17749/2012; Cass.n.5269/2012; Cass. n. 2533/2012; Cass. n. 20105/2013)”.
Sufficientemente consolidata sembra la giurisprudenza sulla competenza per materia del Giudice di pace.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs 46/1999, art. 29, per le entrate non tributarie, quali quelle relative alle infrazioni al codice della strada, è stato sancito che “le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie” (cfr. ex plurimis Corte Costituzionale sentenza n. 439 del 1 dicembre 1999; Corte Costituzionale, sentenza n 202 del 16 giugno 2000; Cassazione SS.UU., sentenza n. 15563 del 6 novembre 2002; Cassazione, sentenza n. 13534 del 23 giugno 2005).
Le pronunce in merito sono reiterate.
La Cassazione con ordinanza n 21194 del 13 ottobre 2011 ha ancora ribadito che “In tema di sanzioni amministrative, il combinato disposto dell’art. 205 D.Lgs 285/1992 e dell’art. 22 bis Legge 689/81 attribuisce in via generale al Giudice di Pace la competenza per materia a provvedere sulle opposizioni avverso gli atti di contestazione o di notificazione di violazioni del Codice della strada, senza alcun limite di valore atteso che l’assegnazione della competenza per materia deriva dalla natura del rapporto giuridico dedotto in giudizio”. Peraltro tale pronuncia segue il filone già fatto proprio dalla Suprema Corte con, tra molte, ad esempio Cassazione, ordinanza n. 15694 del 27 luglio 2005 e Cassazione sentenza 15149 del 5 maggio 2005.
“La cognizione in materia di opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, configurata come opposizione ad esecuzione non ancora iniziata e di conseguenza spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati dall’articolo 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150” (Corte di cassazione, ordinanza 16 ottobre 2014 n. 21914).
“Va data continuità al principio secondo cui la cognizione dell’opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, configurata come opposizione all’esecuzione non ancora iniziata, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati nella Legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 22-bis senza che possa rilevare il fatto che la sommatoria dei titoli azionati superi il limite per la competenza per valore di detto giudice vigente all’epoca dell’introduzione della controversia, poichè l’attribuzione della competenza per materia al giudice di pace configura anche una competenza per valore, ai sensi del citato articolo 22-bis, fino a euro 15.493” (Corte di cassazione, ordinanza 7 gennaio 2014 n.111).
“In tema di opposizione a cartella esattoriale la cognizione relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili alle violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all’esecuzione, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati dall’articolo 22-bis della legge n. 689 del 1981. Il giudice di pace è altresì competente per materia non solo per le opposizioni a sanzioni amministrative ma anche per le contestazioni concernenti gli atti successivi, inerenti l’esecuzione del credito” (Tribunale di Roma, sezione II, sentenza 26 marzo 2013 n.6417).
“La cognizione dell’opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, configurata come opposizione all’esecuzione non ancora iniziata, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati nell’articolo 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, senza che possa rilevare il fatto che la sommatoria dei titoli azionati superi il limite per la competenza per valore di detto giudice vigente all’epoca dell’introduzione della controversia, poiché l’attribuzione della competenza per materia al giudice di pace configura anche una competenza per valore, ai sensi del citato articolo 22 bis, fino a 15.493 euro” (Corte di cassazione, sezione VI- 2, ordinanza 23 novembre 2011 n. 24753).
“In tema di sanzioni amministrative, il combinato disposto degli articolo 205, comma terzo, del d.lgs n. 285 del 1992 e 22 bis della legge n. 689 del 1981, attribuisce al giudice di pace la competenza per materia sulle opposizioni alle sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada senza alcun limite di valore. Ne consegue che l’opposizione a cartella esattoriale relativa ad una pluralità di violazioni che superino l’ordinaria competenza per valore del giudice di pace appartiene all’inderogabile competenza per materia di tale organo giudiziario, essendo prevista la deroga in favore del giudice superiore, ai sensi dell’articolo 10 secondo comma e 104 cod. proc. civ., nell’ipotesi di cumulo soggettivo di domande proposte nei confronti di una sola parte, limitatamente ai criteri di competenza per valore” (Corte di cassazione, sezione II, ordinanza 21 marzo 2011 n. 6463).
Secondo queste sentenze, quindi, si potrà fare opposizione presso il Giudice di pace della propria residenza, senza costose e faticose opposizioni presso l’Autorità Giudiziaria del luogo della commessa infrazione.
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