Legale - Civile
26 Ottobre 2017
Ascensore nel condominio e relativa installazione
Nei condomini privi di ascensore, l’installazione di un nuovo impianto – suscettibile di utilizzo separato – può essere fatta, anche senza approvazione assembleare, da una parte dei condomini a loro spese, costituendo una comunione parziale.
Nel caso gli altri condomini vogliano utilizzare il nuovo impianto, hanno facoltà – previa rifusione della quota di spesa – di divenire comproprietari.
La decisione
Con la Sentenza n. 20713/2017 la Suprema Corte di Cassazione – Sezione II Civile – così si è pronunciata sul punto: «L’ascensore, installato nell’edificio dopo la costruzione di quest’ultimo per iniziativa di parte dei condomini, non rientra nella proprietà comune di tutti i condomini, ma appartiene in proprietà a quelli di loro che l’abbiano impiantato a loro spese. Ciò dà luogo nel condominio ad una particolare comunione parziale dei proprietari dell’ascensore, analoga alla situazione avuta a mente dall’art. 1123, comma 3, c.c., comunione che è distinta dal condominio stesso, fino a quando tutti i condomini non abbiano deciso di parteciparvi. L’art. 1121, comma 3, c.c. fa, infatti, salva agli altri condomini la facoltà di partecipare successivamente all’innovazione, divenendo partecipi della comproprietà dell’opera, con l’obbligo di pagarne pro quota le spese impiegate per l’esecuzione, aggiornate al valore attuale.»
La Cassazione si richiama a risalenti pronuncie, ricorda che quando l’innovazione non sia stata approvata in assembla, può essere attuata anche a cura e spese di uno o di taluni condomini soltanto, salvo il diritto degli altri di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera.
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