Contabile
08 Maggio 2017
Acconto IMU e TASI 2017: esonero e scadenze
Acconto IMU e TASI 2017, anche quest’anno sta per iniziare il loro calcolo.
La scadenza è fissata per il 16 giugno. Ricordiamo che entro tale data si potrà pagare o la prima rata, o l’intero importo. Il versamento del saldo dell’imposta dovrà invece avvenire entro il 16 dicembre con modelli F24 o bollettini postali.
Con la legge di bilancio 2017 sono state introdotte delle novità con riguardo all’esonero dal pagamento sia per la TASI che per l’IMU. L’aliquota base della TASI è fissata all’1 per mille.
Sottolineamo inoltre che la Tasi non la dovranno più pagare chi:
- ha un’abitazione Principale ( tranne categorie catastali A1, A8, A9)
- paga un affitto (se si è inquilino ma NON si è proprietario dell’abitazione principale)
- si paga un affitto al 70-90 %(se si è il proprietario)
Nel caso invece di contratti di locazione è previsto uno sgravio al 75% in 3 casi:
- locazione a studenti universitari se la stessa è pari a 6 mesi fino a 3 anni
- contratti transitori da 1 a 18 mesi ma solo in alcune città
- contratti agevolati con durata di 3 anni più 2 di rinnovo
Quali la disciplina e le esenzioni previste per l’IMU?
Per quanto riguarda l’IMU e la TASI, le stesse per gli immobili locati a canone concordato sono ridotte del 25%.
E’ confermata per l’anno 2017 l’aliquota agevolata 0.76% relativamente alle unità immobiliari (ed alle pertinenze ammesse) interamente locate dal soggetto passivo di imposta a:
- persone fisiche che le utilizzino come abitazione principale
- studenti universitari fuori sede
L’aliquota agevolata può essere applicata anche nel caso in cui il locatario sia parente di primo grado della persona che utilizza l’immobile come abitazione principale ovvero dello studente o lavoratore fuori sede.
Per l’IMU vige ancora l’esenzione per la prima casa, salvo per le abitazioni di lusso e quindi rientranti nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli) che soggiaciono ad un’aliquota dello 0,4%.
Le aliquote sugli altri immobili restano quelle previste per il 2016.
L’IMU non si paga nei seguenti casi:
- gli alloggi classificati come cosiddetti sociali
- la casa comprata da cittadini residenti all’estero, se si è iscritti all’AIRE e l’immobile non risulta utilizzato per un comodato o locato
- sui fabbricati adibiti a cooperative edilizie e ad abitazione principale dei soci assegnatari
- unità immobiliare, posseduta per proprietà od usufrutto da disabili, anziani ricoverati in istituto che sia non locata
- scase del personale della Polizia, dei Vigili del Fuoco, Forze Armate ecc non locati; le case che figurano come dimora coniugale assegnata dalla sentenza del giudice per il divorzio o separazione.
Per le seconde case rimane invece l’adempimento sia dell’IMU, che della TASI.
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