Mantenimento casalinga: persiste anche se in grado di lavorare

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 789 del 13/01/2017, ha esaminato il caso di una casalinga quarantenne che, anche se in grado di lavorare, non ha perso l’assegno di mantenimento.

La Suprema Corte ha statuito che la donna mantiene questo diritto poichè la sua condizione (casalinga) non le ha permesso di acquisire una concreta e specifica professionalità e, per questo motivo, non ha ricevuto proposte lavorative.

Secondo quanto stabilito bisogna dunque tener presente la potenziale capacità di guadagno dei coniugi, l’effettiva possibilità di svolgere attività lavorativa e ogni altra circostanza concreata e non limitarsi a valutazione astratte o ipotetiche.

Infine, nel caso trattato dagli ermellini, è stato anche chiarito che il fatto di aver creato una nuova famiglia così come la nascita di un figlio dal nuovo compagno/a non determina automaticamente l’esclusione del diritto alimentare dell’ex coniuge poichè anche questa circostanza sopravvenuta deve essere valutata al fine di verificare in concreto la revoca o la modifica delle condizioni già stabilite.

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