Lasciare il cane da solo in giardino e lontano dall’abitazione integra il reato di abbandono di animali ex art.727 c.p., è quanto afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 36866/16.
La Suprema Corte, con la suddetta sentenza, ha confermato la sentenza di merito che prevedeva la condanna dell’imputato alla pena euro 2.000 di multa per il reato di cui all’art. 727 c.p., per aver detenuto il cane “in condizioni incompatibili con la sua natura e di grave sofferenza, omettendo di prestare all’animale le cure di cui necessitava”.
La responsabilità dell’uomo è stata affermata dal fatto che lo stesso ha detenuto l’animale in un posto distante dalla propria abitazione, quindi, “con poche occasioni di stare in sua compagnia, e in condizioni di salute precarie e sicuramente produttive di sofferenza fisica per l’animale”.
Pertanto, ciò che si contesta al proprietario del cane è “l’omessa prestazione di cura e assistenza, dovuta ad un comportamento di trascuratezza colposa”.
La Corte, nell’affermare la sentenza di merito, si è basata su costante giurisprudenza che afferma il fatto che costituiscono maltrattamenti che integrano il reato di abbandono di animali, non solo i “comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà”, ma anche quei comportamenti che incidono “sulla sensibilità psico-fisica degli stessi, procurando loro dolore e afflizione”.