Con Messaggio 20 marzo 2020, n. 1281, l’INPS ha fornito le prime indicazioni per la fruizione:
•dei congedi parentali;
•dei permessi Legge n. 104/1992;
•del bonus baby sitting;
introdotti dal D.L. n. 18/2020, a decorrere dal 17 marzo 2020.
In particolare, per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS la domanda di congedo parentale deve essere presentata con le seguenti modalità:
•con figli minori di 3 anni, va utilizzata la procedura di domanda di congedo parentale già in uso;
•con figli di età tra i 3 anni e fino ai 12, si dovrà utilizzare la procedura telematica di congedo parentale che sarà disponibile entro la fine di marzo (anche nel caso di fruizione del beneficio con effetto retroattivo, a decorrere dal 5 marzo).
Per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni dell’INPS, la domanda di congedo parentale deve essere presentata con le seguenti modalità:
•con figli minori di 1 anno, va utilizzata la procedura di domanda di congedo parentale già in uso;
•con figli di età tra i 1 anno e fino ai 12, si dovrà utilizzare la procedura telematica di congedo parentale che sarà disponibile entro la fine di marzo (anche nel caso di fruizione del beneficio con effetto retroattivo, a decorrere dal 5 marzo).
I genitori dei figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è antecedente alla domanda medesima, dovranno utilizzare le modalità telematiche che saranno rese disponibili entro fine mese.
I periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti, anche se fruiti nel periodo di sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche, non potranno essere convertiti nel congedo COVID – 19.