Con Risoluzione 9 giugno 2017, n. 68, l’Agenzia delle Entrate, a seguito delle novità normative introdotte dal D.L. n. 50/2017, ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di utilizzo in compensazione dei crediti tributari; inoltre, in allegato, ha riassunto i relativi codici tributo.
In particolare, l’Agenzia ha precisato che i soggetti titolari di partita IVA:
- qualora intendano utilizzare in compensazione i crediti IVA, i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP e i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti a presentare il Mod. F24 in via telematica utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
- nell’ipotesi in cui sia effettuata una compensazione di tipo “verticale” o interna, non sono obbligati ad utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; in tal caso, infatti i soggetti interessati possono utilizzare servizi alternativi, come ad esempio l’home banking.