Credito IVA: compensazione dall’ 1 gennaio 2017

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2016 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2017 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2016), ma solo fino al limite massimo di  € 5.000.
L’eventuale credito eccedente i 5.000 euro, ma entro l’ulteriore limite di € 15.000, potrà invece essere utilizzato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA (16 marzo 2017).

Il credito che dovesse eccedere i 15.000 euro potrà infine essere utilizzato in compensazione, soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato.
In tutti i casi in cui l’utilizzo a compensazione del credito IVA dovesse eccedere il limite dei 5.000 euro, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l’utilizzo dell’home banking.

La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti IVA che superano l’importo annuo di € 5.000 può essere effettuata non prima che siano trascorsi dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata che, in ogni caso, non può essere inferiore al sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione e/o dell’istanza.

Per chi avesse maturato nel 2015 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2016, potrà proseguirne l’utilizzo fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per l’anno 2016, all’interno della quale il credito dell’anno precedente sarà’, per così dire, “rigenerato” andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2016.

Sempre in tema di compensazioni, dal 2011 sono operative le disposizioni contenute nell’art. 31 del D.L. n. 78/2010, che ha previsto:

  • il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l’applicazione di una sanzione del 50% dell’importo indebitamente compensato)
  • la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione

Si precisa anche che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra indicata riguarda soltanto la compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione dei predetti crediti con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.

Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017, convertito in legge n. 225/2016 ha innalzato da 15.000 a 30.000 euro l’ammontare di eccedenza IVA a credito che può essere richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia o l’asseverazione. L’innalzamento del limite non però riguardato l’ipotesi della compensazione ma solo quella del rimborso.

Chiama Ora
Whatsapp
Email