Condomino molesto e stalker: il confine si “assottiglia”

Il condomino molesto è da sempre uno dei principali motivi di litigio.

Il disturbatore condominiale è perseguibile penalmente (“Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”- art. 659 comma 1 del codice penale) nel momento in cui il rumore sia di intensità tale da violare la quiete o impedire il riposo degli inquilini di tutto il condominio o della maggior parte di esso, anche se la lamentela è denunciata da una o poche persone.

Definizione di rumore molesto

rumori per essere definiti “molesti” devono comportare un disturbo di una cerchia “indeterminata” di persone e provocare una lesione o un pericolo per la pubblica tranquillità. Per valutare la tollerabilità del rumore molesto ci si riferisce a parametri sulla sensibilità media delle persone in un determinato ambiente. Ai fini giurisprudenziali, non è ritenuto necessario il ricorrere ad una perizia fonometrica, purché il Giudice – basandosi su altri elementi probatori – si sia convinto esplicitamente del superamento dei limiti tollerabili.

Può essere ritenuto potenzialmente dannoso anche un rumore breve, forte e improvviso e non soltanto quello di lunga durata.

Il reato non si configura nel caso in cui i rumori arrechino disturbo solo agli occupanti di un appartamento nei quali i rumori sono percepiti mentre gli altri inquilini non li percepiscono. In questo caso si parla di “illecito civile” ed è fonte di risarcimento danni, ma non costituisce violazione penalmente sanzionabile.

Il reato di disturbo è punibile con l’arresto fino a tre mesi o una multa fino a 309 €.

Il condomino molesto è un “stalker”?

Sebbene non sia previsto dalla legge né dalla riforma del condominio, una serie di sentenze e la pratica giurisprudenziale hanno adottato contro i rumori eccessivi emessi dal condomino molesto la normativa anti-stalking. La legge a difesa delle persone importunate da fidanzati/e, coniugi e compagni/e “impetuosi e pressanti” è stata già impiegata in alcuni casi per allontanare inquilini molesti, chiassosi e rumorosi. Lo strumento è supportato dall’art. 612 bis del Codice Penale che può essere applicato in tutti quei contesti in cui si pone una situazione o attività in grado di «creare inquietudine in chi la subisce»

Tra le sentenze finora pronunciate relativamente al condomino molesto utilizzando la legge anti-stalking si ricorda un’ordinanza del GIP di Padova contro un uomo denunciato per ben otto volte per rumori nelle ore di riposo (radio a volume elevato, lanci di oggetti contro le pareti) e condannato a non avvicinarsi entro 500 metri dalla struttura condominiale. Anche a Rimini, un uomo è stato condannato al “divieto di comunicazione” coi vicini e restrizione di permanenza nelle aree comuni per aver recato disturbo nelle ore notturne con martellamenti sul pavimento, schiamazzi e “suonate di campanello”.

Una donna milanese è stata allontanata dall’appartamento di residenza per stalking e rumori molesti nonostante l’insonorizzazione delle pareti.

Questo campione esemplificativo delle sentenze e ordinanze emesse contro inquilini molesti è indicativo degli strumenti legislativi a disposizione dei condomini per la tutela del proprio benessere psico-fisico e della quiete pubblica.

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