Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile, con la sentenza n. 22080 del 22-09-2017, sono intervenute in riferimento alla vicenda di un automobilista che si era opposto alla cartella di pagamento per infrazione stradale a seguito della mancata notificazione del verbale di accertamento posto a base della cartella impugnata.
Le Sezioni Unite Civili hanno esaminato e respinto il ricorso affermando il seguente principio di diritto: «L’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento».