Autovelox: obblighi di segnalazione
Il caso
La vicenda nasce dall’impugnazione di un’ordinanza prefettizia che aveva condannato il presunto trasgressore del limite di velocità a pagare il doppio della condanna edittale.
Costui, ai sensi dell’art. 205 CDS, adiva il competente Giudice di Pace per la declaratoria di nullità o di annullabilità del prodromico verbale.
In primo luogo il Giudice non togato, insieme alla dichiarazione di contumacia dell’organo statale, constatava che l’ordinanza impugnata non era stata sufficientemente e adeguatamente motivata poiché non aveva offerto elementi probatori in ordine all’elevazione del provvedimento, così come imposto dall’art. 6 comma 11 D.L. 150/2011; quanto al merito, invece, si rilevava che l’art. 3 del D.L. 117/2007 convertito nella L. 160/2007 prevede espressamente l’obbligo della preventiva segnalazione dell’apparecchio di rilevamento della velocità e che, nella fattispecie, nel verbale, la dichiarazione che tale incombente era stato rispettato, era del tutto assente, in palese violazione dell’art. 142 C.D.S.
Per tali motivi, verbale prodromico e ordinanza prefettizia sono stati annullati e, data la contumacia dell’amministrazione convenuta e l’autodifesa tecnica del ricorrente, le spese legali compensate.