Agevolazione prima casa: negata all’acquirente proprietario di un immobile non abitabile

Agevolazione prima casa: con Ordinanza 13 giugno 2017, n. 14740, la Corte di Cassazione ha precisato che il contribuente, già in possesso di un immobile in comproprietà e non idoneo “a soddisfare i concreti bisogni abitativi” a causa delle ridotte dimensioni, non può usufruire nuovamente dell’agevolazione “prima casa” sull’acquisto di un appartamento ubicato nello stesso Comune.
In particolare, i Giudici, in base a quanto previsto dal D.P.R. n. 131/1986, hanno ribadito che per beneficiare dell’IVA al 4% sugli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di immobili abitativi non di lusso devono verificarsi le seguenti condizioni:

    • l’immobile deve essere ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza;

Nell’atto di acquisto, l’acquirente deve dichiarare:

  • di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato;
  • non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
  • non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con l’agevolazione prima casa.
Chiama Ora
Whatsapp
Email