Con Provvedimento 4 aprile 2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla detrazione IVA e alla deduzione dei costi relativamente all’acquisto di carburanti e lubrificanti da parte dei soggetti titolari di partita IVA.
In particolare il provvedimento stabilisce che, ai fini della detrazione dell’IVA e della deducibilità delle spese, possono essere considerati idonei tutti i mezzi di pagamento diversi dal denaro contante, quali ad esempio assegni bancari e postali circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali; l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale o il bollettino postale; carte di debito, di credito, prepagate.
Viene precisato, inoltre, che è ancora possibile che il pagamento (nelle forme sopra descritte) avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione, come accade, ad esempio, per i contratti c.d. di “netting”, laddove il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera.