Legale - Penale

06 Novembre 2017

Messaggi Whatsapp e processo panale

Messaggi WhatsApp, per utilizzarli nel processo penale è necessaria l’acquisizione dl telefonino (Cassazione Penale, sez. quinta, sentenza n. 49016 del 25 ottobre 2017).

Il caso

In un processo per stalking, la difesa dell’imputato aveva richiesto l’introduzione nel processo delle trascrizioni delle conversazioni via whatsapp intercorse tra lo stesso e la ex fidanzata allo scopo di dimostrare l’inattendibilità di quest’ultima che sosteneva che la relazione tra i due si fosse interrotta molto prima rispetto alle condotte persecutorie contestate.

La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza del 7 aprile 2016, aveva già rifiutato la possibilità di acquisire tali trascrizioni in assenza del supporto materiale, il telefono cellulare, ove le stesse si sarebbero realizzate.

La Cassazione ha ritenuto ineccepibile tale decisione. In primo luogo essa afferma che è vero che la registrazione di tali conversazioni da parte degli interlocutori rappresenta la memorizzazione di un fatto storico, della quale si può legittimamente disporre ai fini probatori trattandosi di una prova documentale. Ciò in quanto l’articolo 234 comma 1 del codice di procedura penale prevede espressamente la possibilità di acquisire nel processo documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo (in tema di registrazione fonica vengono citate le conformi sentenza Cassazione, sez. 1, n. 6339 del 22 gennaio 2013 e la sentenza Cassazione, sez. 6, n. 16986 del 24 febbraio 2009).

Tuttavia la Corte ha specificato che l’utilizzo nel processo è condizionata alla acquisizione del supporto, telematico o figurativo, contenente la menzionata registrazione, svolgendo la relativa trascrizione una funzione meramente riproduttiva del contenuto della principale prova documentale (conformi sentenza Cassazione, sez. 2, n. 50986 del 6 ottobre 2016 e Cassazione, sez. 5, n. 4287 del 2 febbraio 2016) in quanto occorre fondamentalmente controllare l’affidabilità della prova medesima mediante l’esame diretto del supporto onde verificare con certezza sia la paternità delle registrazioni sia l’attendibilità di quanto da esse documentato.

Di conseguenza la mera trascrizione senza la pari produzione del telefono o del riversamento informatico certificato ed indubitabilmente riconducibile a tali conversazioni, non è ammissibile nel processo penale.

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