Legale - Famiglia

14 Settembre 2018

Mantenimento dei figli e spese straordinarie

Frequentemente gli ex coniugi, successivamente alla separazione o al divorzio, continuano a litigare per questioni legate al contributo che ciascun genitore è tenuto a versare per il mantenimento dei figli. Una delle questioni più spinose attiene all’obbligo di rimborso delle spese straordinarie.

Della questione è tornata ad occuparsi la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21726 del 06/09/2018.

In caso

B.L. proponeva ricorso per la cassazione del decreto con il quale la Corte di appello, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla ex moglie P.M. avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Fermo, disponeva un aumento di euro 200 mensili dell’assegno per il mantenimento della figlia P. B. ed confermava la condanna del B. al pagamento, a titolo di rimborso, della somma di euro 3.112,99, oltre ad euro 131,75, pari al 50 per cento delle spese mediche documentate;

Per il ricorrente, l’ex moglie non aveva interesse a proporre la domanda concernente il pagamento delle spese mediche non rimborsate, in quanto, in relazione a tale aspetto, esisteva già titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Vercelli che, fra l’altro, poneva a carico del padre “le spese mediche non corrisposte dal SSN che si rendessero necessarie per i figli, da concordare previamente con la madre, salvo urgenze“.

La Corte di Cassazione, nel ritenere infondata la doglianza, ribadisce i seguenti principi:

a) la necessità, prevista nella richiamata sentenza del Tribunale di Vercelli, di un accordo fra i genitori circa le spese mediche non riferibili al servizio di assistenza sanitaria implica l’assenza, in detta previsione, dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, e, quindi, la necessità di un intervento giudiziale che, a prescindere dall’accordo non raggiunto, verifichi la sussistenza o meno dell’obbligazione;

b) quindi, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all‘utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.

 

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