Legale - Penale

01 Marzo 2018

Le comunicazioni telefoniche tra avvocato e cliente sono intercettabili

Le comunicazioni telefoniche tra Avvocato e cliente sono intercettabili ed utilizzabili se costituiscono esse stesse reato (Cass., Sez. VI Pen., 29 Gennaio 2018, n. 4116).

La questione portata al vaglio della Suprema Corte concerneva la posizione di un Avvocato, indagato del reato di favoreggiamento reale per aver aiutato i propri clienti ad assicurarsi il profitto nascente da un credito usurario dai medesimi percepito ai danni di un terzo “usurato”.

Ne era quindi conseguita l’applicazione, a carico dell’indagato, della misura cautelare interdittiva dall’esercizio della professione forense per la durata di due mesi, ex art. 290 c.p.p.

Tale provvedimento cautelare veniva prontamente impugnato dal professionista, nondimeno la Corte di Cassazione dichiarava infondato il ricorso e lo rigettava.

I giudici di legittimità, invero, hanno evidenziato anzitutto che dalle indagini espletate risultasse come già dimostrata la piena consapevolezza da parte dell’Avvocato della natura usuraria del credito vantato dai propri assistiti. Di talchè, le indicazioni telefoniche date dal professionista ai propri clienti in merito alla riutilizzabilità del credito usurario, costituendo un reato a sé stante diverso dal reato di usura già consumato, potevano essere intercettate ed utilizzate.

Orbene, ai fini delle garanzie di cui gode l’Avvocato nelle comunicazioni con il proprio assistito, volte a garantire il pieno esercizio del diritto di difesa (cfr. artt. 103, comma 5 e 271 comma 2, c.p.p.), si deve quindi prestare la dovuta attenzione alla differenza intercorrente tra le conversazioni/comunicazioni tra Avvocato e cliente che riguardano il reato per cui il secondo risulta indagato o imputato – e per le quali vige il totale divieto di intercettabilità ed utilizzabilità-, e le conversazioni /comunicazioni tra Avvocato e cliente che invece costituiscono di per sé stesse un reato diverso ed ulteriore rispetto a quello per il quale il cliente risulta indagato o imputato.

In quest’ultimo caso infatti le predette comunicazioni potranno essere intercettate dagli organi di p.g. e legittimamente utilizzate al fine di dimostrare l’esistenza dei reati ad esse afferenti.

Per vero, meno convincente appare la motivazione di chiusura della Cassazione nella misura in cui, al fine di giustificare l’esistenza delle esigenze cautelari nel caso concreto, ha supposto la sussistenza di una condotta professionale particolarmente spregiudicata – e quindi dimostrativa del pericolo, concreto ed attuale, di reiterazione di condotte analoghe in futuro -, a fronte di un’unica condotta di favoreggiamento consumata a vantaggio degli autori del reato principale.

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