Legale - Civile

14 Maggio 2018

Fumatore incallito: risarcimento danni non dovuto

La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con sentenza n. 11272/18 ha statuito che non spetta il risarcimento danni al fumatore incallito.

Fatti

Tizio, nel 2002 conveniva in giudizio il Ministero della Salute al fine di farsi risarcire i danni patrimoniali e non, subiti a causa di una grave malattia insorta a causa del fumo, per non aver salvaguardato la salute pubblica, permettendo alle multinazionali e allo Stato di offrire un prodotto che crea dipendenza.

Tizio sosteneva che fin da quando era giovane fumava due pacchetti di sigarette al giorno e che, tale abitudine, aveva causato un carcinoma polmonare. Prima della diagnosi si era reso conto della pericolosità di tale vizio solamente quando aveva iniziato ad avvertire i primi sintomi della malattia. Il ricorrente sosteneva inoltre di aver cercato di smettere di fumare ma di non esserci riuscito, attribuendo la sua malattia ai soggetti che producono e mettono in commercio le sigarette. A supporto della sua tesi l’uomo aveva sostenuto che il produttore aveva inserito nel prodotto sostanze tali da generare uno stato di bisogno e dipendenza psico-fisica, tali da indurlo a diventare dipendente.

La decisione

Sia il Tribunale di Roma che la Corte d’Appello rigettavano la sua domanda, ritenendo che non vi fosse il nesso di causalità tra le pretese condotte illegittime del convenuto ed il danno.

La Corte d’Appello  sottolineava che la dannosità del fumo è un dato oramai accertato da diverso tempo . Anche a voler configurare una pretesa risarcitoria ex artt. 2043 cc. e 2050 c.c. in capo al produttore, si giungerebbe ugualmente ad escludere il nesso di causalità in applicazione del principio della causa di prossimo rilievo, rappresentata da un atto libero di violazione, consapevole ed autonomo, quale scelta di fumare nonostante la notorietà della nocività dello stesso.

Secondo gli Ermellini, una volta verificato che il nesso eziologico non sussiste non ha più rilevanza né l’accertamento di una eventuale colpa né l’accertamento di una eventuale responsabilità speciale.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna Tizio al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre alle spese forfettarie, agli esborsi ed agli accessori di legge, ed al pagamento in favore dell’Agenzia dei Tabacchi e dei Monopoli 7.800 euro oltre spese prenotate a debito.

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