Legale - Penale

23 Giugno 2017

Disturbo del riposo delle persone: responsabilità

Suprema Corte di Cassazione Terza Sezione Penale Sentenza n. 28671/2017

Il proprietario di condizionatori troppo rumorosi che disturbano il vicinato potrebbe rischiare una contravvenzione ai sensi dell’art. 659, comma 1, c.p., punibile con ammenda fino a 309 euro oppure, nei casi più gravi, arresto fino a tre mesi.

A dirlo è la Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 28671/2017 con la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso avanzato dal gestore di un hotel condannato dal G.I.P. al pagamento di 120 euro d’ammenda in quanto colpevole del reato di “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”, di cui all’art. 659 del codice penale.

Questa importante precisazione della Cassazione chiarisce, dunque, che non si tratta più solo di un semplice illecito amministrativo, ex art. 10 della legge n. 447/95, ma di un reato vero e proprio.

Nel caso di specie, l’imputato aveva permesso, o comunque non aveva impedito, che i condizionatori troppo rumorosi posti sulla copertura dell’edificio e a servizio dell’albergo producessero rumore a un’intensità tale da essere superiore ai limiti consentiti, arrecando così disturbo alle occupazioni e al riposo della popolazione residente.

In Cassazione, però, l’uomo ha sostenuto di non aver commesso il reato previsto dal codice penale e che, al massimo, il superamento rilevato dall’ARPA del limite differenziale in ambito notturno si configurava tutt’al più più l’illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma 2, della legge n. 447/1995 (c.d. Legge quadro sull’inquinamento acustico).

Una ricostruzione che però non è stata condivisa dai giudici, i quali hanno sostenuto che nel caso preso in esame le fonti sonore causate dai condizionatori troppo rumorosi superavano i limiti assoluti o differenziali fissati dalle leggi e dai decreti in materia e, per altro verso, è stato altresì accertato che le stesse recavano un pregiudizio al riposo e alle occupazioni di un numero indeterminato di soggetti.

Ciò, secondo la tesi giurisprudenziale che lo stesso ricorrente ha richiamato (Cass. n. 5735/2015), impone di escludere l’illecito amministrativo di cui alla legge n. 447/1995, mentre rimane integrata la contravvenzione prevista dall’art. 659 del codice penale.

Inoltre la Corte ha ricordato che, la contravvenzione contestata, rappresenta un reato di pericolo concreto, sicché è necessario l’accertamento che la condotta rumorosa sia concretamente idonea a recare un vulnus alla pubblica tranquillità. Dunque, non è necessaria la concreta lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice ai fini dell’integrazione della fattispecie.

Infine il giudice ha verificato, nel caso in esame, che le emissioni sonore causate dai condizionatori troppo rumorosi superavano i limiti stabiliti dalla legge, oltre a constatare che il rumore diffuso dall’impianto di condizionamento fosse idoneo concretamente a recare grave disturbo ai vicini residenti nel condominio accanto all’hotel. Il ricorso dell’albergatore è stato dunque dichiarato inammissibile.

 

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