Contabile

09 Maggio 2018

Detrazione per canoni di locazione ad uso abitativo

L’Agenzia delle Entrate con la recente circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 provvede a dare ai contribuenti nuovi e ampi chiarimenti, per predisporre il modello per la dichiarazione dei redditi. Le delucidazioni sono utili per la compilazione del modello 730 e del modello Unico 2018.

In particolare la nuova circolare chiarisce quali sono le spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e come procedere per l’apposizione del visto di conformità.

Le deduzioni d’imposta e le detrazioni sono formule agevolative che consentono di ridurre il reddito e, quindi, di pagare meno imposte.

Le spese deducibili sono importi che si possono sottrarre dal reddito complessivo e riducono l’imponibile prima di calcolare l’imposta da pagare. Le spese detraibili, invece, riducono l’imposta lorda e vengono sottratte direttamente dall’imposta da pagare.

La nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate ha come obiettivo quello di offrire la massima trasparenza e collaborazione, così come previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente, nell’ottica del potenziamento, della più volte rimarcata, tax compliance.

L’elenco degli argomenti è lungo e completo e contiene tutte le detrazioni possibili, da indicare nel quadro “E” per il modello 730 o nel quadro “RP” per il modello Unico, nella pagina intitolata “oneri e spese”.

Tra i tanti argomenti trattati a pag. 313 e seguenti la circolare spiega, con parole semplici ma puntuali, quale detrazione spetta ai soggetti titolari di contratti di locazione per unità immobiliari utilizzate come abitazione principale.

Chiarisce subito che si tratta di una detrazione rapportata al reddito complessivo conseguito e riguarda i contratti:

  • A canone libero;
  • A canone convenzionale;
  • Stipulati da giovani di età compresa tra i 20 e i 30 ani;
  • Stipulati da lavoratori dipendenti in occasione di trasferimenti per motivi di lavoro.

La detrazione spetta ai contribuenti che hanno stipulato o rinnovato contratti di locazione ai sensi della legge sull’Equo canone (L. 431/1988) ma anche se è stato stipulato ai sensi di precedenti normative e automaticamente prorogato per gli anni successivi.

In tal caso la detrazione spetta per 300 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro e per 150 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71, ma non a euro 30.987,41. Se l’immobile è cointestato la detrazione spetta in quota ridotta tra i cointestatari.

Per i contratti in regime convenzionale la detrazione spetta per euro 495,80 se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro e per 247,90 se è compreso tra euro 15.493,71 ed euro 30.987,41.

Per i contratti stipulati da giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni la detrazione di euro 991,60 e spetta solo se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro. La detrazione compete per i primi tre anni dalla stipula del contratto sempreché il conduttore si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste dalla norma. Il rispetto dei requisiti dev’essere verificato per ogni singolo periodo d’imposta.

Per i contratti stipulati esclusivamente da lavoratori dipendenti (esclusi per altri) in occasione di trasferimenti per motivi di lavoro spetta una detrazione per euro 991,60 se il reddito complessivo non supera 15.493,71 e per euro 495,80 se il reddito è compreso tra 15.493,71 e 30.987,41 euro. La detrazione spetta solamente per i primi tre anni dalla variazione delle residenza.

Per questo tipo di contratto è rilevante il momento del trasferimento della residenza e la distanza dal comune di provenienza. Il lavoratore potrà usufruire della detrazione se trasferirà la residenza nel comune di lavoro, o in uno di quelli limitrofi, nei tre anni precedenti a quello in cui chiede la detrazione. Inoltre il comune della nuova residenza dovrà essere distante dal vecchio almeno 100 chilometri e situato, comunque, in altra regione.

 

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