Contabile

11 Gennaio 2017

Credito IVA: compensazione dall’ 1 gennaio 2017

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2016 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2017 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2016), ma solo fino al limite massimo di  € 5.000.
L’eventuale credito eccedente i 5.000 euro, ma entro l’ulteriore limite di € 15.000, potrà invece essere utilizzato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA (16 marzo 2017).

Il credito che dovesse eccedere i 15.000 euro potrà infine essere utilizzato in compensazione, soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato.
In tutti i casi in cui l’utilizzo a compensazione del credito IVA dovesse eccedere il limite dei 5.000 euro, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l’utilizzo dell’home banking.

La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti IVA che superano l’importo annuo di € 5.000 può essere effettuata non prima che siano trascorsi dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata che, in ogni caso, non può essere inferiore al sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione e/o dell’istanza.

Per chi avesse maturato nel 2015 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2016, potrà proseguirne l’utilizzo fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per l’anno 2016, all’interno della quale il credito dell’anno precedente sarà’, per così dire, “rigenerato” andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2016.

Sempre in tema di compensazioni, dal 2011 sono operative le disposizioni contenute nell’art. 31 del D.L. n. 78/2010, che ha previsto:

  • il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l’applicazione di una sanzione del 50% dell’importo indebitamente compensato)
  • la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione

Si precisa anche che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra indicata riguarda soltanto la compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione dei predetti crediti con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.

Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017, convertito in legge n. 225/2016 ha innalzato da 15.000 a 30.000 euro l’ammontare di eccedenza IVA a credito che può essere richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia o l’asseverazione. L’innalzamento del limite non però riguardato l’ipotesi della compensazione ma solo quella del rimborso.

Hai bisogno di una consulenza?

Lo Studio PANNI fornisce consulenza legale e contabile.
Operiamo in sede preliminare, giudiziale e stragiudiziale, assistendo i soggetti privati, le imprese ed i condomini, in molteplici rami del Diritto Civile, Penale, Tributario e dello Spettacolo, offrendo altresì la massima assistenza professionale per la gestione di compendi immobiliari.
Ci occupiamo della redazione ed il controllo della contabilità, redazione Mod. Unico, Mod. 730 (centro CAF), bilanci e contrattualistica sia per soggetti privati che per persone giuridiche.