Contabile

20 Settembre 2019

Applicabilità agevolazione Prima Casa

Con le Risoluzioni 10 settembre 2019, n. 377 e 378, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità delle agevolazioni “prima casa” in caso di possidenza di altro immobile situato nello stesso Comune.

Nello specifico, l’Amministrazione finanziaria ha affermato che l’agevolazione:

– è ammessa nel caso in cui un soggetto, già proprietario di un’abitazione in un dato Comune, acquisti un nuovo immobile nel medesimo Comune e
◦l’immobile preposseduto sia stato acquistato prima del 1993 (quando non era ancora prevista l’aliquota IVA agevolata) e sia l’unico posseduto nel Comune di residenza;
◦non abbia già fruito dell’agevolazione in esame per altri immobili;
◦vengano rispettati i requisiti di cui alla lett. a) della nota II-bis;
◦il soggetto si impegni nell’alienazione/vendita dell’immobile preposseduto entro un anno;
◦gli immobili siano catastalmente classificabili in categorie diverse da A1, A8 e A9;

– non è ammessa nel caso in cui un soggetto sia proprietario di un immobile, sito nel medesimo Comune dell’immobile che intende acquistare, concesso in locazione.

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